Art. 47.
Diritto alla attivita' libero-professionale  per alcune categorie del
                        personale ospedaliero

  Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  autorizzare  i medici con
funzione  di  diagnosi  e cura all'esercizio della libera professione
nell'ambito dell'ospedale, ove l'ente disponga di ambienti attrezzati
in  modo  adeguato alle necessita' terapeutiche e alle prestazioni ed
entro limiti rigorosamente determinati.
  Tale  esercizio ha carattere facoltativo e deve essere espletato al
di fuori dell'orario ordinario.
  A  tal  fine  tutti  gli  enti ospedalieri predisporranno, entro il
termine  previsto  dall'art.  43, lettera d), della legge 12 febbraio
1968,  n.  132, sale separate qualitativamente idonee per il ricovero
di  malati  paganti  in  proprio con un numero di letti variabile dal
quattro  al  dieci  per cento del totale, dove i medici, nel rispetto
della competenza nosologica attribuita alla divisione o al servizio e
delle  attribuzioni  inerenti  alla  qualifica  rivestita  da ciascun
sanitario, possono esercitare la loro attivita' professionale.
  Il  tariffario  per  le prestazioni sanitarie deve essere approvato
dal  consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero su parere del
consiglio sanitario centrale o del consiglio dei sanitari.
  La  deliberazione con la quale viene approvato il tariffario per le
suddette  prestazioni,  che deve prendere come base la tariffa minima
nazionale   adeguandola   alle   piu'   qualificate   caratteristiche
dell'assistenza ospedaliera, deve stabilire che una quota parte degli
introiti sia devoluta all'ente.
  Per qualunque attivita' libero-professionale effettuata nell'ambito
ospedaliero il compenso sanitario non puo' essere forfettizzato.
  Qualora   l'amministrazione   intenda   convenzionarsi   con   enti
mutualistici, assistenziali od altri per prestazioni ambulatoriali ad
infermi  da  essi  assistiti,  il  tariffario  delle  prestazioni  e'
stabilito  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito il consiglio
sanitario centrale o il consiglio dei sanitari.
  I  medici non possono percepire, al di fuori dei compensi stabiliti
nei tariffari, altri compensi in danaro o sotto altra forma.
  Il  tariffario deve essere portato preventivamente a conoscenza del
paziente  o  dei  suoi  familiari  a  cura dell'ente e deve essere al
paziente  o  familiari  rilasciata  regolare  ricevuta  del pagamento
effettuato.
  Tutte  le  collaborazioni  diagnostiche  che  si rendono necessarie
nello  sviluppo  della  attivita'  libero-professionale,  come pure i
ricoveri  a fini diagnostici e terapeutici che ad essa si riferiscono
devono essere richieste nell'ambito dell'ente ospedaliero al quale il
sanitario    appartiene,   ad   eccezione   di   quelle   prestazioni
specialistiche non eseguibili nell'ospedale per mancanza dei relativi
servizi.
  Quando  la  prestazione libero-professionale comporti una attivita'
di  gruppo,  i  componenti  di  questo  partecipano al compenso nella
proporzione stabilita sulla base di accordi collettivi o, in mancanza
di tali accordi, dall'amministrazione dell'ente, sentito il consiglio
dei sanitari e le associazioni sindacali interessate.
  I  sanitari  con rapporto di servizio a tempo pieno hanno priorita'
per     l'esercizio    dell'attivita'    professionale    nell'ambito
dell'ospedale.
  Per  il  personale  sanitario  a  tempo definito sono consentite le
attivita'  specialistiche consultoriali presso gli ambulatori di enti
assistenziali   e   l'assunzione   di   incarichi   di   insegnamento
universitario   con   l'osservanza   delle   norme   vigenti  per  il
conferimento di detti incarichi, sempreche' compatibili con gli orari
di servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego.