Art. 48. Comando per perfezionamento professionale Il consiglio di amministrazione dell'ente qualora ritenga sussistere un interesse dell'ente alla partecipazione di un dipendente ad un programma di studio o alla frequenza di scuole, di istituti scientifici o di ricerca, di ospedali, di cliniche universitarie italiane o estere, per studi speciali o acquisizione di tecniche particolari, puo' disporre il comando di un dipendente disposto ad accettare l'incarico. In tal caso al dipendente, oltre al godimento dello stipendio, degli assegni e delle indennita', spetta un compenso speciale di studio; proporzionato alle spese che egli dovra' contrarre.