Art. 48.
              Comando per perfezionamento professionale

  Il   consiglio   di   amministrazione   dell'ente  qualora  ritenga
sussistere   un   interesse   dell'ente  alla  partecipazione  di  un
dipendente  ad  un programma di studio o alla frequenza di scuole, di
istituti   scientifici   o  di  ricerca,  di  ospedali,  di  cliniche
universitarie italiane o estere, per studi speciali o acquisizione di
tecniche  particolari,  puo'  disporre  il  comando  di un dipendente
disposto ad accettare l'incarico.
  In  tal  caso  al  dipendente,  oltre al godimento dello stipendio,
degli  assegni  e  delle  indennita',  spetta un compenso speciale di
studio; proporzionato alle spese che egli dovra' contrarre.