Art. 32. Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione, e' punito con l'ammenda fino a lire 300.000 e con l'arresto fino a 3 mesi. Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000 a lire 10.000. Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.