Art. 32.

  Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma
della  presente  legge vi e' obbligo di assicurazione o consente alla
circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione,
e'  punito con l'ammenda fino a lire 300.000 e con l'arresto fino a 3
mesi.
  Il  conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato
adempiuto  all'obbligo  di  assicurazione,  che  circoli senza essere
munito  del  certificato  di  assicurazione o senza tenere esposto il
contrassegno  in  modo ben visibile e nel posto prescritto, e' punito
con la sanzione amministrativa da L. 1.000 a lire 10.000.
  Per  l'illecito  amministrativo  previsto  nel  comma precedente e'
ammesso  il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della
legge  3  maggio  1967,  n.  317, contenente modificazioni al sistema
sanzionatorio  delle  norme  in tema di circolazione stradale e delle
norme di regolamenti locali.