Art. 34. I Direttori generali del Demanio e Tasse, delle Gabelle, delle Poste, dei Telegrafi e delle Imposte dirette ed indirette, non che i Capi degli Uffizi provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilita', provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinche' prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.