Art. 34. 
 
  I Direttori generali del Demanio  e  Tasse,  delle  Gabelle,  delle
Poste, dei Telegrafi e delle Imposte dirette ed indirette, non che  i
Capi degli Uffizi provinciali finanziari,  sotto  la  personale  loro
responsabilita', provvederanno,  nei  limiti  delle  rispettive  loro
attribuzioni, affinche' prontamente ed  integralmente  sia  fatta  la
riscossione delle entrate.