Art. 37. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle casse del Tesoro, nei termini stabiliti dalle Leggi e Regolamenti vigenti, e dal Regolamento che sara' fatto in esecuzione della presente Legge. Il denaro sara' accompagnato da un conto sommario di cassa.