Art. 37. 
 
  Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti  coloro  che  ne
sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle casse del
Tesoro, nei termini stabiliti dalle Leggi e  Regolamenti  vigenti,  e
dal Regolamento che sara' fatto in esecuzione della  presente  Legge.
Il denaro sara' accompagnato da un conto sommario di cassa.