Art. 38. 
 
  Quando col danaro incassato i Percettori d'imposte abbiano, a  cio'
autorizzati, estinto mandati o buoni sopra mandati a disposizione,  o
pagate spese fisse od altre spese, secondo  le  norme  stabilite  dal
Regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti  colla  produzione
dei detti mandati e buoni regolarmente quietanzati, e  dei  documenti
di pagamento delle altre spese. 
 
  Se non possono o non sanno scrivere i titolari di mandati od  altri
recapiti,  s'intenderanno  questi  regolarmente  quietanzati   quando
portino un segno di  croce  fatto  dai  titolari  alla  presenza  del
pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno. 
 
  L'importo dei detti mandati e  buoni  quietanzati,  e  delle  spese
fisse e  delle  altre  spese  pagate,  sara',  per  gli  effetti  del
corrispondente discarico dei Percettori, considerato come  danaro  da
essi versato. 
 
  Il discarico dei Percettori e Tesorieri non  opera  pure  discarico
per coloro che hanno emesso su di loro mandati o buoni di  pagamento,
e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che  sono
obbligati di rendere.