Art. 38. Quando col danaro incassato i Percettori d'imposte abbiano, a cio' autorizzati, estinto mandati o buoni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse od altre spese, secondo le norme stabilite dal Regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e buoni regolarmente quietanzati, e dei documenti di pagamento delle altre spese. Se non possono o non sanno scrivere i titolari di mandati od altri recapiti, s'intenderanno questi regolarmente quietanzati quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno. L'importo dei detti mandati e buoni quietanzati, e delle spese fisse e delle altre spese pagate, sara', per gli effetti del corrispondente discarico dei Percettori, considerato come danaro da essi versato. Il discarico dei Percettori e Tesorieri non opera pure discarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o buoni di pagamento, e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere.