Art. 17.
Autorita'  competenti  al  rilascio  del  NOS  (Art.  3  del D.P.C.M.
                           7 giugno 2005)
  1.  L'Autorita'  nazionale  per  la sicurezza rilascia i NOS fino a
livello  «SEGRETISSIMO»,  con  o  senza  una  o  piu'  qualifiche  di
sicurezza internazionali, relativi a:
    a) ambasciatori,   dirigenti   di   prima   fascia  e  qualifiche
corrispondenti della pubblica amministrazione;
    b) consiglieri  di ambasciata, prefetti, vice prefetti, ufficiali
generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati
dello Stato;
    c) cittadini   stranieri   appartenenti   ad   uno  Stato  membro
dell'Unione    europea,    dell'Alleanza   atlantica   o   di   altra
organizzazione  internazionale  di cui l'Italia e' parte in virtu' di
trattati,  accordi,  convenzioni o intese comunque denominati, sempre
che non sia diversamente disposto dalle pertinenti norme di sicurezza
che regolano la materia;
    d) cittadini  stranieri diversi da quelli di cui alla lettera c),
sempre  che  sussistano  sufficienti  elementi di valutazione ai fini
della  salvaguardia  della  difesa  e  sicurezza, interna ed esterna,
dello Stato.
  Agli  adempimenti  istruttori  provvede  il  III  Reparto - Ufficio
centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS.
  2.  Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il
Capo  del  III  Reparto  -  Ufficio  centrale  per la sicurezza della
Segreteria   generale  del  CESIS  rilascia  i  NOS  fino  a  livello
«SEGRETISSIMO»,  con  o  senza  una  o  piu'  qualifiche di sicurezza
internazionali, relativi a:
    a) colonnelli  e  gradi  corrispondenti  delle Forze armate e dei
Corpi  armati dello Stato, dirigenti di seconda fascia della pubblica
amministrazione e vice prefetti aggiunti;
    b) personale   civile   della   pubblica  amministrazione,  fatta
eccezione  per  quello  di cui ai commi 3, 4, lettera b) e 5, lettera
b), e fatto salvo quanto previsto al comma 7;
    c) cancellieri della giustizia militare;
    d) legali   rappresentanti,   dirigenti  ed  impiegati  di  ditte
individuali,  societa',  persone giuridiche di diritto privato, enti,
associazioni od organismi;
    e) persone della pubblica amministrazione o di ditta individuale,
societa', persona giuridica di diritto privato, ente, associazione od
organismo,  designate  a  partecipare,  in  qualita'  di  esperti,  a
conferenze,  commissioni,  comitati,  gruppi di lavoro o riunioni, in
Italia e all'estero, che richiedono il NOS;
    f) persone con incarichi riferiti a specifiche esigenze.
  3.  Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il
Capo  della  Segreteria  Speciale  COSMIC-FOCAL-UE/SS  del  Ministero
dell'interno rilascia i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una
o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:
    a) personale    dell'amministrazione    civile    del   Ministero
dell'interno con qualifica non dirigenziale;
    b) personale   della   Polizia   di   Stato   con  qualifica  non
dirigenziale;
    c) personale  del  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  con
qualifica non dirigenziale.
  4.  Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il
Vice   Capo   reparto   impiego  delle  Forze  dello  Stato  maggiore
dell'esercito,   il  Vice  Capo  reparto  per  le  Telecomunicazioni,
Comando,  Controllo,  Informatica  e  Sicurezza  (TEIS)  dello  Stato
maggiore della marina III Reparto, il Capo Reparto generale sicurezza
dell'Aeronautica  e  il  Capo  del  II  Reparto  del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO»,
con  o  senza  una  o  piu'  qualifiche  di sicurezza internazionali,
relativi a:
    a) personale  militare  della  rispettiva  Forza armata con grado
inferiore a colonnello o corrispondente;
    b) personale  civile  dipendente  appartenente  alle  Aree  A e B
ovvero inquadrato in livelli equivalenti;
    c) personale   operaio   e   assimilato   dipendente   da   ditta
individuale,  societa',  persona  giuridica  di diritto privato, ente
privato, associazione od organismo il cui controllo, sotto il profilo
della  sicurezza  e  della tutela delle informazioni classificate, e'
affidato   all'Organo   centrale  di  sicurezza  della  Forza  armata
competente.
  5.  Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il
Comandante  e  il Vice Comandante delle Forze operative terrestri, il
Comandante delle truppe alpine, i Comandanti delle Forze operative di
difesa  -  1°  e 2° FOD, il Comandante del C4-IEW, l'Ispettore per il
reclutamento   e   le   forze   di   completamento,   il   Comandante
dell'Aviazione   dell'Esercito   e   il   Comandante   della  Brigata
artiglieria  contraerea dell'Esercito rilasciano i NOS fino a livello
«SEGRETO»,   con   o   senza  una  o  piu'  qualifiche  di  sicurezza
internazionali,  relativi  al personale militare e civile in servizio
presso i Comandi e gli enti dipendenti, rispettivamente:
    a) con grado inferiore a maggiore;
    b) appartenente  alle  Aree  A  e  B ovvero inquadrato in livelli
equivalenti.
  6.  Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il
Capo  del  II Reparto del Comando generale del Corpo della Guardia di
finanza  rilascia  i  NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o
piu'  qualifiche  di  sicurezza internazionali, relativi al personale
militare con grado inferiore a colonnello.
  7.  Su  autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, i
NOS  a  livello  «SEGRETISSIMO», con o senza una o piu' qualifiche di
sicurezza internazionali, relativi al personale di cui ai commi 3, 4,
5  e  6,  sono rilasciati dal Capo del III Reparto - Ufficio centrale
per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS.
  8.   Il  rilascio  del  NOS  e'  comunicato  all'ente  richiedente,
unitamente  ai  livelli  di  classifica di segretezza e qualifiche di
sicurezza internazionali accordati.