Art. 17. Autorita' competenti al rilascio del NOS (Art. 3 del D.P.C.M. 7 giugno 2005) 1. L'Autorita' nazionale per la sicurezza rilascia i NOS fino a livello «SEGRETISSIMO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a: a) ambasciatori, dirigenti di prima fascia e qualifiche corrispondenti della pubblica amministrazione; b) consiglieri di ambasciata, prefetti, vice prefetti, ufficiali generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato; c) cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Alleanza atlantica o di altra organizzazione internazionale di cui l'Italia e' parte in virtu' di trattati, accordi, convenzioni o intese comunque denominati, sempre che non sia diversamente disposto dalle pertinenti norme di sicurezza che regolano la materia; d) cittadini stranieri diversi da quelli di cui alla lettera c), sempre che sussistano sufficienti elementi di valutazione ai fini della salvaguardia della difesa e sicurezza, interna ed esterna, dello Stato. Agli adempimenti istruttori provvede il III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS. 2. Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il Capo del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS rilascia i NOS fino a livello «SEGRETISSIMO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a: a) colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, dirigenti di seconda fascia della pubblica amministrazione e vice prefetti aggiunti; b) personale civile della pubblica amministrazione, fatta eccezione per quello di cui ai commi 3, 4, lettera b) e 5, lettera b), e fatto salvo quanto previsto al comma 7; c) cancellieri della giustizia militare; d) legali rappresentanti, dirigenti ed impiegati di ditte individuali, societa', persone giuridiche di diritto privato, enti, associazioni od organismi; e) persone della pubblica amministrazione o di ditta individuale, societa', persona giuridica di diritto privato, ente, associazione od organismo, designate a partecipare, in qualita' di esperti, a conferenze, commissioni, comitati, gruppi di lavoro o riunioni, in Italia e all'estero, che richiedono il NOS; f) persone con incarichi riferiti a specifiche esigenze. 3. Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il Capo della Segreteria Speciale COSMIC-FOCAL-UE/SS del Ministero dell'interno rilascia i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a: a) personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno con qualifica non dirigenziale; b) personale della Polizia di Stato con qualifica non dirigenziale; c) personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con qualifica non dirigenziale. 4. Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il Vice Capo reparto impiego delle Forze dello Stato maggiore dell'esercito, il Vice Capo reparto per le Telecomunicazioni, Comando, Controllo, Informatica e Sicurezza (TEIS) dello Stato maggiore della marina III Reparto, il Capo Reparto generale sicurezza dell'Aeronautica e il Capo del II Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a: a) personale militare della rispettiva Forza armata con grado inferiore a colonnello o corrispondente; b) personale civile dipendente appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in livelli equivalenti; c) personale operaio e assimilato dipendente da ditta individuale, societa', persona giuridica di diritto privato, ente privato, associazione od organismo il cui controllo, sotto il profilo della sicurezza e della tutela delle informazioni classificate, e' affidato all'Organo centrale di sicurezza della Forza armata competente. 5. Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il Comandante e il Vice Comandante delle Forze operative terrestri, il Comandante delle truppe alpine, i Comandanti delle Forze operative di difesa - 1° e 2° FOD, il Comandante del C4-IEW, l'Ispettore per il reclutamento e le forze di completamento, il Comandante dell'Aviazione dell'Esercito e il Comandante della Brigata artiglieria contraerea dell'Esercito rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale militare e civile in servizio presso i Comandi e gli enti dipendenti, rispettivamente: a) con grado inferiore a maggiore; b) appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in livelli equivalenti. 6. Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, il Capo del II Reparto del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza rilascia i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale militare con grado inferiore a colonnello. 7. Su autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, i NOS a livello «SEGRETISSIMO», con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, sono rilasciati dal Capo del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS. 8. Il rilascio del NOS e' comunicato all'ente richiedente, unitamente ai livelli di classifica di segretezza e qualifiche di sicurezza internazionali accordati.