Art. 19. Autorita' competenti all'attribuzione delle qualifiche di sicurezza internazionali (Art. 4 del D.P.C.M. 7 giugno 2005) 1. L'attribuzione, ai NOS, di una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, e' di competenza delle Autorita' di cui all'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva dell'Autorita' nazionale per la sicurezza.