Art. 19.
Autorita'  competenti  all'attribuzione delle qualifiche di sicurezza
         internazionali (Art. 4 del D.P.C.M. 7 giugno 2005)
  1.  L'attribuzione,  ai  NOS, di una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali,  e' di competenza delle Autorita' di cui all'art. 17,
commi  1,  2,  3, 4, 5 e 6, fatta eccezione per quelle riservate alla
competenza esclusiva dell'Autorita' nazionale per la sicurezza.