Art. 20.
Istruttoria  per  il  rilascio  dei NOS (Art. 5 del D.P.C.M. 7 giugno
                                2005)
  1. Fatte salve le competenze del III Reparto - Ufficio centrale per
la  sicurezza  della  Segreteria  generale  del  CESIS in ordine alle
istruttorie  relative  all'adozione  delle  decisioni  di  competenza
dell'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza,  l'istruttoria  per il
rilascio,   il   rinnovo   o   l'elevazione  del  NOS  e'  effettuata
dall'Autorita' competente ad adottare la decisione.
  2.  L'ente interessato al rilascio, al rinnovo o all'elevazione del
NOS  invia la relativa richiesta all'Autorita' competente ad adottare
la  decisione. La richiesta specifica i motivi per i quali la persona
indicata  ha  necessita'  di  trattare informazioni classificate e il
livello  di  classifica  di  segretezza  ed  eventuali  qualifiche di
sicurezza internazionali da accordare.
  3.  Quando nel corso dell'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o
l'elevazione  del  NOS  vengono  a  cessare  i  motivi che ne avevano
determinato  la  richiesta,  il  richiedente interrompe la procedura,
dandone  comunicazione  all'ente  competente  per  l'istruttoria e la
decisione.
  4. L'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS
si  conclude  entro  il  termine di dodici mesi dal ricevimento della
richiesta  da parte dell'Autorita' competente ad istruire la pratica,
prorogabile  fino  ad un massimo di ulteriori 6 mesi nel caso risulti
particolarmente complessa.
  5.  L'Arma  dei  carabinieri,  la Polizia di Stato e il Corpo della
Guardia  di finanza, forniscono alle Autorita' competenti ad adottare
le  decisioni  gli  elementi  informativi  nei  limiti  di  cui  agli
articoli 8,  comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
2,  comma 9-bis,  del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e 8,
comma  1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e
delle disposizioni emanate dall'Autorita' nazionale per la sicurezza.
  Ai  fini del rilascio dei NOS a livello «SEGRETO» e «SEGRETISSIMO»,
gli Organismi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n.  801,  forniscono  all'Autorita'  nazionale  per  la sicurezza, su
richiesta  del  III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della
Segreteria   generale   del   CESIS,  gli  elementi  di  informazione
eventualmente acquisiti agli atti delle competenti articolazioni.
  Gli elementi informativi sono forniti all'Autorita' che ne ha fatto
richiesta  entro  il  termine  di  centoventi  giorni  dalla  data di
ricezione  della  stessa.  L'inutile  decorso del termine e' valutato
quale assenza di elementi di controindicazione.
  Le  informazioni  pervenute  oltre  il termine di centoventi giorni
sono  comunque  valutate  ai  fini  del diniego, revoca, sospensione,
riduzione  di  classifica  di  segretezza,  di qualifica di sicurezza
internazionale e dequalifica del NOS.