Art. 20. Istruttoria per il rilascio dei NOS (Art. 5 del D.P.C.M. 7 giugno 2005) 1. Fatte salve le competenze del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS in ordine alle istruttorie relative all'adozione delle decisioni di competenza dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, l'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS e' effettuata dall'Autorita' competente ad adottare la decisione. 2. L'ente interessato al rilascio, al rinnovo o all'elevazione del NOS invia la relativa richiesta all'Autorita' competente ad adottare la decisione. La richiesta specifica i motivi per i quali la persona indicata ha necessita' di trattare informazioni classificate e il livello di classifica di segretezza ed eventuali qualifiche di sicurezza internazionali da accordare. 3. Quando nel corso dell'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS vengono a cessare i motivi che ne avevano determinato la richiesta, il richiedente interrompe la procedura, dandone comunicazione all'ente competente per l'istruttoria e la decisione. 4. L'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS si conclude entro il termine di dodici mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorita' competente ad istruire la pratica, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi nel caso risulti particolarmente complessa. 5. L'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo della Guardia di finanza, forniscono alle Autorita' competenti ad adottare le decisioni gli elementi informativi nei limiti di cui agli articoli 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297; 2, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e delle disposizioni emanate dall'Autorita' nazionale per la sicurezza. Ai fini del rilascio dei NOS a livello «SEGRETO» e «SEGRETISSIMO», gli Organismi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, forniscono all'Autorita' nazionale per la sicurezza, su richiesta del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS, gli elementi di informazione eventualmente acquisiti agli atti delle competenti articolazioni. Gli elementi informativi sono forniti all'Autorita' che ne ha fatto richiesta entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa. L'inutile decorso del termine e' valutato quale assenza di elementi di controindicazione. Le informazioni pervenute oltre il termine di centoventi giorni sono comunque valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale e dequalifica del NOS.