Art. 7.
          Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo
                       dei materiali palabili
  1.  Lo  stoccaggio  dei  materiali palabili deve avvenire su platea
impermeabilizzata,   fatto   salvo  quanto  precisato  al  successivo
comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o
lesioni,  il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per
la  movimentazione.  In considerazione della consistenza palabile dei
materiali,  la  platea  di  stoccaggio  deve  essere munita di idoneo
cordolo  o  di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso
dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve
essere  dotata  di  adeguata  pendenza  per  il  convogliamento verso
appositi  sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o
delle eventuali acque di lavaggio della platea.
  2.    Fatti    salvi    specifici    provvedimenti    in    materia
igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto
alla  consistenza  di  allevamento  stabulato ed al periodo in cui il
bestiame  non  e'  al pascolo, non deve essere inferiore al volume di
materiale  palabile  prodotto  in  90  giorni. Per il dimensionamento
della  platea  di  stoccaggio  dei  materiali  palabili,  qualora non
sussistano  esigenze particolari di una piu' analitica determinazione
dei  volumi  stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato
I.  Per  gli  allevamenti  avicoli  a ciclo produttivo inferiore a 90
giorni  le  lettiere  possono  essere  stoccate  al termine del ciclo
produttivo  sottoforma  di  cumuli  in  campo,  fatte  salve  diverse
disposizioni delle autorita' sanitarie. Le regioni dettano specifiche
disposizioni per il volume di stoccaggio degli allevamenti di piccole
dimensioni,  tenendo  conto della densita' degli allevamenti presenti
nel  territorio  preso  in  considerazione  e  dei  periodi in cui il
bestiame e' al pascolo.
  3.  Il  calcolo  della  superficie  della  platea di stoccaggio dei
materiali  palabili  deve  essere  funzionale  al  tipo  di materiale
stoccato;  in  relazione  ai  volumi  di  effluente  per  le  diverse
tipologie  di  allevamento  di  cui  alla  tabella 1,  allegato  I al
presente  decreto,  si  riportano di seguito, per i diversi materiali
palabili,  valori  indicativi,  per  i  quali  dividere  il volume di
stoccaggio  espresso  in  m3  al fine di ottenere la superficie in m2
della platea:
    a) 2 per il letame;
    b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
    c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
    d) fino  a  2,5  per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da
processi di disidratazione;
    e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico
e/o meccanico di liquami;
    f) 1  per  fanghi  palabili di supero da trattamento aerobico e/o
anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
    g) 1,5  per  letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a
processi di compostaggio;
    h) 3,5  per  i  prodotti  palabili, come la pollina delle galline
ovaiole   allevate   in  batterie  con  sistemi  di  pre-essiccazione
ottimizzati,  aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%.
Per  tali materiali lo stoccaggio puo' avvenire anche in strutture di
contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.
  4.  Sono  considerate utili, ai fini del calcolo della capacita' di
stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purche' alla base
siano  impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1, nonche',
nel  caso  delle  galline  ovaiole  e  dei  riproduttori, fatte salve
diverse  disposizioni delle autorita' sanitarie, le cosiddette «fosse
profonde» dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti
fessurati   (posatoi)  nell'allevamento  a  terra.  Per  le  lettiere
permanenti  il  calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze
massime  della  lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per
gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.
  5.   Fatta  salva  la  disposizione  di  cui  al  comma 2  per  gli
allevamenti  avicoli  a  ciclo  produttivo  inferiore  a  90  giorni,
l'accumulo  su  suolo  agricolo  di  letami  e di lettiere esauste di
allevamenti  avicunicoli,  esclusi  gli  altri  materiali assimilati,
definiti  all'art.  2,  comma 1, lettera e), e' ammesso solo dopo uno
stoccaggio  di  almeno 90 giorni; tale accumulo puo' essere praticato
ai  soli  fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti
ed  in  quantitativi  non  superiori  al  fabbisogno  di  letame  dei
medesimi.  La  normativa  regionale detta prescrizioni in ordine alle
modalita'  di effettuazione, gestione e durata degli accumuli e dello
stoccaggio  delle  lettiere  di cui al comma 2 necessarie a garantire
una buona aerazione della massa, il drenaggio del percolato prima del
trasferimento  in campo, nonche' la presenza di adeguate distanze dai
corpi  idrici,  abitazioni e strade. E' opportuno che la collocazione
dell'accumulo  non  sia  ammessa  a distanze inferiori a 20 metri dai
corpi  idrici  e  non sia ripetuto nello stesso luogo per piu' di una
stagione agraria.
  6.  I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati,
per  quanto  riguarda  il  periodo  di  stoccaggio,  ai materiali non
palabili come trattati ai commi 6 e 7 dell'art. 8.