Art. 7. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili 1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea. 2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non e' al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie. Le regioni dettano specifiche disposizioni per il volume di stoccaggio degli allevamenti di piccole dimensioni, tenendo conto della densita' degli allevamenti presenti nel territorio preso in considerazione e dei periodi in cui il bestiame e' al pascolo. 3. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella 1, allegato I al presente decreto, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m3 al fine di ottenere la superficie in m2 della platea: a) 2 per il letame; b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli; c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli; d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione; e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami; f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico; g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio; h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio puo' avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza. 4. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacita' di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purche' alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1, nonche', nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie, le cosiddette «fosse profonde» dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie. 5. Fatta salva la disposizione di cui al comma 2 per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, l'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), e' ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; tale accumulo puo' essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La normativa regionale detta prescrizioni in ordine alle modalita' di effettuazione, gestione e durata degli accumuli e dello stoccaggio delle lettiere di cui al comma 2 necessarie a garantire una buona aerazione della massa, il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo, nonche' la presenza di adeguate distanze dai corpi idrici, abitazioni e strade. E' opportuno che la collocazione dell'accumulo non sia ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici e non sia ripetuto nello stesso luogo per piu' di una stagione agraria. 6. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 6 e 7 dell'art. 8.