Art. 8.
          Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori
            per lo stoccaggio dei materiali non palabili
  1.  Gli  stoccaggi  degli  effluenti  non  palabili  devono  essere
realizzati  in  modo  da  poter accogliere anche le acque di lavaggio
delle  strutture,  degli  impianti  e delle attrezzature zootecniche,
fatta  eccezione  per  le  trattrici  agricole,  quando  queste acque
vengano   destinate  all'utilizzazione  agronomica.  Alla  produzione
complessiva  di  liquami  da  stoccare  deve essere sommato il volume
delle  acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio
da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di
effluenti  zootecnici.  Le  norme  riguardanti  lo  stoccaggio devono
prevedere  l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque
bianche  provenienti  da  tetti  e  tettoie nonche' le acque di prima
pioggia   provenienti   da  aree  non  connesse  all'allevamento.  Le
dimensioni   dei   contenitori   non  dotati  di  copertura  atta  ad
allontanare  l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni
medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.
  2. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente
impermeabilizzati  mediante materiale naturale od artificiale al fine
di   evitare   percolazioni  o  dispersioni  degli  effluenti  stessi
all'esterno.
  3. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono
costruiti  abbiano  un  coefficiente  di permeabilita' K10-7 cm/s, il
fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con
manto  artificiale  o naturale posto su un adeguato strato di argilla
di  riporto, nonche' dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di
un  fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato
idraulicamente  dalla  normale  rete  scolante.  Le  regioni  possono
prevedere   ulteriori  prescrizioni  in  merito  alla  copertura  dei
contenitori anche al fine di limitare le emissioni di odori.
  4.  Nel  caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al
fine  di indurre un piu' alto livello di stabilizzazione dei liquami,
deve  essere  previsto,  per  le  aziende  in  cui  venga prodotto un
quantitativo  di  oltre  6000  Kg di azoto/anno, il frazionamento del
loro  volume  di  stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a
fini  agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato
da  piu'  tempo.  Nel  caso  di  costruzione  di nuovi contenitori di
stoccaggio   sono   da   incentivare   strutture   con   sistemi   di
allontanamento delle acque meteoriche.
  5.  Il  dimensionamento  dei  contenitori di stoccaggio deve essere
tale  da  evitare  rischi  di  cedimenti  strutturali  e garantire la
possibilita' di omogeneizzazione del liquame.
  6.   La   capacita'  di  stoccaggio,  calcolata  in  rapporto  alla
consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame
non  e'  al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale
non palabile prodotto in:
    a) 90  giorni  per  gli allevamenti di bovini da latte, bufalini,
equini  e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti
colturali  che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata
e  cereali  autunno-vernini.  In  assenza di tali caratteristiche, le
regioni  prescrivono  un  volume di stoccaggio non inferiore a quello
del liquame prodotto nel periodo di cui alla lettera b);
    b) 120  giorni  per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla
lettera a).
  Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari
di  una  piu'  analitica  determinazione  dei  volumi stoccati, si fa
riferimento alla tabella 1 dell'allegato I.
  7.  Le  regioni dettano specifiche disposizioni per il volume degli
stoccaggi  degli  allevamenti  di  piccole  dimensioni, tenendo conto
della  densita'  degli  allevamenti  presenti nel territorio preso in
considerazione e dei periodi in cui il bestiame e' al pascolo.
  8.  Per  i  nuovi  allevamenti  e  per  gli  ampliamenti  di quelli
esistenti  non  sono  considerate  utili  al  calcolo  dei  volumi di
stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
  9.  Evietata  la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio
degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione, cosi' come
individuate  dalle  Autorita'  competenti  sulla base della normativa
vigente.