Art. 10.
                      Titolarita' del brevetto
    1. Nel caso di ricerche finanziate, anche solo in parte da terzi,
la  titolarita'  dei  diritti  derivanti dall'invenzione brevettabile
spetta  all'INAF. L'esercizio di tali diritti avverra' in conformita'
dei contratti e delle norme applicabili al finanziamento.