Art. 11. Contratti di ricerca 1. Nel caso in cui l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di contratti di ricerca con privati, o nell'ambito di programmi di ricerca nazionali, comunitari o internazionali, si applicano ad essa le specifiche disposizioni normative e contrattuali. 2. Il personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dovra' rispettare la disciplina prevista dai contratti, di cui al comma 1, e sottoscrivere una dichiarazione in cui riconosce che i beni immateriali derivanti dall'attivita' svolta sono di esclusiva proprieta' dell'INAF e in cui accetta di rispettare tutti gli obblighi previsti nel contratto stipulato dall'Ente.