Art. 21.
Spese di giustizia
(( 1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il
ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che
per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di
notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando
i relativi oneri sono a carico dell'erario. ))
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita'
generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia,
come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base
2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della
giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere
dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di (( spese )) di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro
500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, (( per i ricorsi aventi
ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e
di ingresso nel territorio dello Stato )) e per i ricorsi (( di
esecuzione della sentenza o di )) ottemperanza (( del giudicato )) il
contributo dovuto e' di euro 250. (( L'onere relativo al pagamento
dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la
soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della
sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. ))
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».
(( 4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis,
introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in
500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno
2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. ))
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1,
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo
unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
esclusa la detrazione ivi prevista.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti:
«e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 607 (Rinvio
all'allegato 1) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005:
«607. In applicazione dell'art. 11, comma 3, lettera
i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono
indicate nell'allegato 1 alla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Importi). - 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto,
il valore dei processi di sfratto per morosita' si
determina in base all'importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si
determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato,
occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere
condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g).
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250. L'onere relativo al pagamento dei
suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale
delle spese e anche se essa non si e' costituita in
giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con
il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto
alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della
citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Omesso o insufficiente pagamento del
contributo unificato). - 1. In caso di omesso o
insufficiente pagamento del contributo unificato si
applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII
del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo
sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti
dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o
l'integrazione del contributo.
1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del
contributo unificato, si applica la sanzione di cui
all'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la
detrazione ivi prevista.».
- Si riporta il testo del comma 309 (Destinazione del
maggior gettito) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), come
modificata dalla presente legge:
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».