Art. 21.
                         Spese di giustizia

((  1.  Per  il  pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il
ricorso  all'anticipazione  da parte degli uffici postali, tranne che
per  gli  atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di
notifiche  e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando
i relativi oneri sono a carico dell'erario. ))
  2.  Al  pagamento  delle  spese di giustizia si provvede secondo le
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita'
generale dello Stato.
  3.  Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia,
come  integrato  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 607,  della legge
23 dicembre  2005,  n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base
2.1.2.1  capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della
giustizia,  e'  ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100
milioni  di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere
dal 2008.
  4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  ((  spese  ))  di giustizia di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «6-bis.  Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali  e  al  Consiglio  di Stato il contributo dovuto e' di euro
500;   per   i  ricorsi  previsti  dall'articolo 21-bis  della  legge
6 dicembre  1971,  n.  1034,  per  quelli  previsti dall'articolo 25,
comma 5,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, (( per i ricorsi aventi
ad  oggetto  il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e
di  ingresso  nel  territorio  dello  Stato  )) e per i ricorsi (( di
esecuzione della sentenza o di )) ottemperanza (( del giudicato )) il
contributo  dovuto  e'  di euro 250. (( L'onere relativo al pagamento
dei   suddetti   contributi  e'  dovuto  in  ogni  caso  dalla  parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche  se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la
soccombenza   si  determina  con  il  passaggio  in  giudicato  della
sentenza.  Non  e'  dovuto  alcun  contributo  per i ricorsi previsti
dall'articolo 25  della  citata  legge  n.  241  del  1990 avverso il
diniego  di  accesso  alle informazioni di cui al decreto legislativo
19 agosto  2005,  n.  195,  di  attuazione  della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. ))
  6-ter.   Il   maggior  gettito  derivante  dall'applicazione  delle
disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis  e'  versato al bilancio dello
Stato,  per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,  per  le  spese  riguardanti  il
funzionamento  del  Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».
((  4-bis.  All'onere  derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis,
introdotto  dal  comma 4,  valutato  per il 2006 in 200.000 euro e in
500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2007, si provvede, per l'anno
2006,  mediante  utilizzo  di parte delle maggiori entrate recate dal
presente  decreto,  e per gli anni successivi mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   allo   scopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. ))
  5.  All'articolo 16  del  citato  testo unico di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1,
e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.  In  caso  di  omesso  o  parziale pagamento del contributo
unificato,  si  applica  la sanzione di cui all'articolo 71 del testo
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986, n. 131,
esclusa la detrazione ivi prevista.».
  6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti:
«e  allo  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
finanze  per  le  spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo   del   comma 607   (Rinvio
          all'allegato  1) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
          del 2005:
              «607.  In  applicazione  dell'art. 11, comma 3, lettera
          i-quater),  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, le misure
          correttive  degli effetti finanziari di leggi di spesa sono
          indicate nell'allegato 1 alla presente legge.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  di  spese  di  giustizia),  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  13  (Importi).  -  1. Il contributo unificato e'
          dovuto nei seguenti importi:
                a) euro  30  per  i  processi  di valore fino a 1.100
          euro;
                b) euro  70 per i processi di valore superiore a euro
          1.100  e  fino  a euro 5.200 e per i processi di volontaria
          giurisdizione,  nonche'  per  i processi speciali di cui al
          libro  IV,  titolo  II,  capo  VI,  del codice di procedura
          civile;
                c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
          5.200  e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
          valore  indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
          di pace;
                d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
          26.000  e  fino  a  euro  52.000  e per i processi civili e
          amministrativi di valore indeterminabile;
                e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
          52.000 e fino a euro 260.000;
                f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000;
                g) euro  1.110  per  i processi di valore superiore a
          euro 520.000.
              2.   Per   i  processi  di  esecuzione  immobiliare  il
          contributo  dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli altri
          processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto della
          meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
          contributo dovuto e' pari a euro 120.
              3.  Il  contributo e' ridotto alla meta' per i processi
          speciali  previsti  nel  libro  IV, titolo I, del codice di
          procedura  civile,  compreso  il  giudizio di opposizione a
          decreto   ingiuntivo   e   di   opposizione  alla  sentenza
          dichiarativa  di fallimento. Ai fini del contributo dovuto,
          il   valore  dei  processi  di  sfratto  per  morosita'  si
          determina  in  base  all'importo dei canoni non corrisposti
          alla  data  di  notifica  dell'atto  di  citazione  per  la
          convalida  e  quello  dei  processi  di finita locazione si
          determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
              4.  Per  i  processi in materia di locazione, comodato,
          occupazione  senza  titolo  e  di  impugnazione di delibere
          condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
              5.  Per  la procedura fallimentare, che e' la procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
          contributo dovuto e' pari a euro 672.
              6.  Se  manca  la  dichiarazione di cui all'art. 14, il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
          g).
              6-bis.  Per  i  ricorsi  proposti  davanti ai Tribunali
          amministrativi   regionali  e  al  Consiglio  di  Stato  il
          contributo  dovuto  e'  di euro 500; per i ricorsi previsti
          dall'art.  21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
          quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
          1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
          cittadinanza,  di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
          territorio  dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della
          sentenza  o  di  ottemperanza  del  giudicato il contributo
          dovuto  e'  di  euro 250. L'onere relativo al pagamento dei
          suddetti  contributi  e'  dovuto  in  ogni caso dalla parte
          soccombente,  anche  nel  caso  di compensazione giudiziale
          delle  spese  e  anche  se  essa  non  si  e' costituita in
          giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con
          il  passaggio  in  giudicato  della sentenza. Non e' dovuto
          alcun  contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della
          citata  legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
          alle  informazioni  di cui al decreto legislativo 19 agosto
          2005,  n.  195,  di  attuazione  della  direttiva 2003/4/CE
          sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
              6-ter.  Il  maggior gettito derivante dall'applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis e' versato al
          bilancio  dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          le  spese  riguardanti  il  funzionamento  del Consiglio di
          Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16 del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 115 del 2002,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.   16   (Omesso   o  insufficiente  pagamento  del
          contributo   unificato).   -   1.   In  caso  di  omesso  o
          insufficiente   pagamento   del   contributo  unificato  si
          applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII
          del  presente  testo  unico e nell'importo iscritto a ruolo
          sono  calcolati  gli interessi al saggio legale, decorrenti
          dal  deposito  dell'atto  cui  si  collega  il  pagamento o
          l'integrazione del contributo.
              1-bis.  In  caso  di  omesso  o  parziale pagamento del
          contributo   unificato,  si  applica  la  sanzione  di  cui
          all'art.  71 del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta  di  registro  di  cui  al decreto del Presidente
          della   Repubblica  26 aprile  1986,  n.  131,  esclusa  la
          detrazione ivi prevista.».
              - Si  riporta  il testo del comma 309 (Destinazione del
          maggior  gettito) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello  Stato (legge finanziaria 2005), come
          modificata dalla presente legge:
              «309.  Il  maggior  gettito derivante dall'applicazione
          delle  disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
          al  bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
          di   previsione   del  Ministero  della  giustizia  per  il
          pagamento  di  debiti  pregressi  nonche' per l'adeguamento
          delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento del
          Consiglio   di   Stato   e   dei  Tribunali  amministrativi
          regionali.».