Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che adottano contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi
dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, (( degli enti e degli organismi gestori
delle aree naturali protette )) e delle istituzioni scolastiche, sono
ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle
disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7)
e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle
riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente,
entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1,
per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando
quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e
delle spese per effetto del presente comma sono appositamente
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di
ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui
gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del
presente articolo.
Riferimenti normativi:
- Il testo dei commi 5 e 6 (Limite all'incremento delle
spese della pubbliche amministrazioni) dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' il seguente:
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.».
«6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle
spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio
superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di
Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo
di risorse proprie.».
- Si riporta il testo dell'art. 2425 del codice civile:
«Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,
con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
17+ - 17-bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche
(18 - 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie
(20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + -
E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.».
- Si riporta il testo del comma 57 (Limite
all'incremento delle spese per enti pubblici non
territoriali) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311
del 2004:
«57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati
nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione
degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di
diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono
incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto
delle spese di personale, in misura non superiore
all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del
4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con
i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di
personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai
commi da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
applica la disciplina ivi prevista.».