Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
                          non territoriali

  1.  Gli  stanziamenti  per l'anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che  adottano  contabilita'  anche  finanziaria, individuati ai sensi
dell'articolo 1,  commi 5  e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti
di  ricovero  e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del   lavoro,  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, (( degli enti e degli organismi gestori
delle aree naturali protette )) e delle istituzioni scolastiche, sono
ridotti  nella  misura  del  10  per cento, comunque nei limiti delle
disponibilita'  non  impegnate  alla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilita'  esclusivamente  civilistica,  i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7)
e  8),  del  codice  civile,  previsti  nei  rispettivi  budget 2006,
concernenti  i  beni  di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi,  sono  ridotti  del  10  per cento. Le somme provenienti dalle
riduzioni  di  cui  al  presente  comma sono versate da ciascun ente,
entro  il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
  2.  Per  le  medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1,
per  il  triennio  2007-2009,  le  previsioni  non  potranno superare
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando
quanto  previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2004,  n.  311.  Le  somme  corrispondenti alla riduzione dei costi e
delle   spese  per  effetto  del  presente  comma sono  appositamente
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di
ciascun  anno,  all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
al  capo  X,  capitolo  2961.  E'  fatto divieto alle Amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui
gli   amministratori   non  abbiano  espressamente  dichiarato  nella
relazione  sulla  gestione di avere ottemperato alle disposizioni del
presente articolo.
 
          Riferimenti normativi:

              - Il testo dei commi 5 e 6 (Limite all'incremento delle
          spese  della  pubbliche  amministrazioni) dell'art. 1 della
          citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' il seguente:
              «5.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
          europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria    e    nelle    relative   note   di
          aggiornamento,   per   il   triennio   2005-2007  la  spesa
          complessiva  delle  amministrazioni  pubbliche inserite nel
          conto  economico  consolidato,  individuate per l'anno 2005
          nell'elenco  1  allegato alla presente legge e per gli anni
          successivi  dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT)
          con   proprio   provvedimento   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  non  oltre  il  31 luglio di ogni anno, non puo'
          superare   il   limite   del  2  per  cento  rispetto  alle
          corrispondenti  previsioni  aggiornate del precedente anno,
          come    risultanti    dalla    Relazione   previsionale   e
          programmatica.».
              «6.  Le  disposizioni del comma 5 non si applicano alle
          spese  per  gli  organi  costituzionali,  per  il Consiglio
          superiore  della  Magistratura, per interessi sui titoli di
          Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
          soggettivi  e per trasferimenti all'Unione europea a titolo
          di risorse proprie.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2425 del codice civile:
              «Art.  2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
          economico  deve  essere  redatto in conformita' al seguente
          schema:
                A) Valore della produzione:
                  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
                  2)  variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
          di lavorazione, semilavorati e finiti;
                  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
                  4)   incrementi   di  immobilizzazioni  per  lavori
          interni;
                  5)   altri   ricavi   e   proventi,   con  separata
          indicazione dei contributi in conto esercizio.
              Totale.
                B) Costi della produzione:
                  6)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
          merci;
                  7) per servizi;
                  8) per godimento di beni di terzi;
                  9) per il personale:
                    a) salari e stipendi;
                    b) oneri sociali;
                    c) trattamento di fine rapporto;
                    d) trattamento di quiescenza e simili;
                    e) altri costi;
                  10) ammortamenti e svalutazioni:
                    a) ammortamento       delle      immobilizzazioni
          immateriali;
                    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
                    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
                    d) svalutazioni  dei crediti compresi nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide;
                  11)  variazioni  delle  rimanenze di materie prime,
          sussidiarie, di consumo e merci;
                  12) accantonamenti per rischi;
                  13) altri accantonamenti;
                  14) oneri diversi di gestione.
              Totale.
              Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
                C) Proventi e oneri finanziari:
                  15)   proventi   da  partecipazioni,  con  separata
          indicazione  di  quelli  relativi  ad imprese controllate e
          collegate;
                  16) altri proventi finanziari:
                    a) da  crediti  iscritti  nelle immobilizzazioni,
          con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
          collegate e di quelli da controllanti;
                    b) da  titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
          non costituiscono partecipazioni;
                    c) da  titoli iscritti nell'attivo circolante che
          non costituiscono partecipazioni;
                    d) proventi  diversi dai precedenti, con separata
          indicazione  di quelli da imprese controllate e collegate e
          di quelli da controllanti;
                17)  interessi e altri oneri finanziari, con separata
          indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
          e verso controllanti;
                17-bis)  utili  e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
          17+ - 17-bis).
                D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
                  18) rivalutazioni:
                    a) di partecipazioni;
                    b) di   immobilizzazioni   finanziarie   che  non
          costituiscono partecipazioni;
                    c) di  titoli  iscritti all'attivo circolante che
          non costituiscono partecipazioni;
                  19) svalutazioni:
                    a) di partecipazioni;
                    b) di   immobilizzazioni   finanziarie   che  non
          costituiscono partecipazioni;
                    c) di  titoli iscritti nell'attivo circolante che
          non  costituiscono  partecipazioni. Totale delle rettifiche
          (18 - 19).
                E) Proventi e oneri straordinari:
                  20)   proventi,   con  separata  indicazione  delle
          plusvalenze   da   alienazioni   i   cui  ricavi  non  sono
          iscrivibili al n. 5);
                  21)   oneri,   con   separata   indicazione   delle
          minusvalenze  da  alienazioni,  i cui effetti contabili non
          sono  iscrivibili  al  n.  14),  e delle imposte relative a
          esercizi  precedenti.  Totale  delle  partite straordinarie
          (20-21).
              Risultato  prima  delle  imposte (A - B + - C + - D + -
          E);
                  22)  imposte  sul reddito dell'esercizio, correnti,
          differite e anticipate;
                  23) utile (perdite) dell'esercizio.».
              - Si    riporta   il   testo   del   comma 57   (Limite
          all'incremento   delle   spese   per   enti   pubblici  non
          territoriali)  dell'art.  1  della gia' citata legge n. 311
          del 2004:
              «57.  Per  il  triennio  2005-2007,  gli  enti indicati
          nell'elenco  1  allegato  alla presente legge, ad eccezione
          degli  enti  di  previdenza  di  cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509, e successive modificazioni, e al
          decreto  legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
          modificazioni,  delle  altre  associazioni  e fondazioni di
          diritto  privato e degli enti del sistema camerale, possono
          incrementare  per  l'anno  2005  le proprie spese, al netto
          delle   spese   di   personale,  in  misura  non  superiore
          all'ammontare  delle  spese dell'anno 2003 incrementato del
          4,5  per  cento.  Per  gli  anni  2006 e 2007 si applica la
          percentuale   di   incremento   del   2   per   cento  alle
          corrispondenti  spese determinate per l'anno precedente con
          i  criteri  stabiliti  dal  presente comma. Per le spese di
          personale  si  applica  la specifica disciplina di settore.
          Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
          agli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  di  cui ai
          commi da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3,
          commi 1  e  2,  della  legge  24 dicembre  2003, n. 350, si
          applica la disciplina ivi prevista.».