Art. 22-bis.
Riduzione   della  spesa  per  incarichi  di  funzione  dirigenziale.
Disposizioni    in    materia   di   attivita'   libero-professionale
                            intramuraria.

((  1.  La  spesa  complessiva  derivante dagli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale
non inferiore al 10 per cento.
  2.  Al  comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, le parole:
«fino  al  31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla
data,  certificata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma, del
completamento  da  parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli
interventi    strutturali   necessari   ad   assicurare   l'esercizio
dell'attivita'  libero-professionale intramuraria e comunque entro il
31 luglio 2007».
  3.  L'esercizio  straordinario  dell'attivita' libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale,
e'  informato  ai  principi  organizzativi  fissati  da  ogni singola
azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e  di  Bolzano  e  sulla  base  dei  principi  previsti  nell'atto di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  27 marzo  2000,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
  4.  Al  fine  di  garantire  il  corretto  equilibrio tra attivita'
istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in
riferimento  all'obiettivo  di  ridurre  le  liste  di  attesa,  sono
affidati  alle  regioni  i  controlli  sulle modalita' di svolgimento
dell'attivita'  libero-professionale  della  dirigenza  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  l'adozione  di  misure  dirette ad attivare,
previo   congruo  termine  per  provvedere  da  parte  delle  aziende
risultate  inadempienti,  interventi  sostitutivi  anche  sotto forma
della  nomina  di  un  commissario  ad acta. In ogni caso l'attivita'
libero-professionale   non  puo'  superare,  sul  piano  quantitativo
nell'arco  dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente.
))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  15-quinquies  del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421), come modificato dalla presente legge:
              «Art.  15-quinquies  (Caratteristiche  del  rapporto di
          lavoro  esclusivo dei dirigenti sanitari). - 1. Il rapporto
          di  lavoro  esclusivo  dei  dirigenti  sanitari comporta la
          totale  disponibilita'  nello  svolgimento  delle  funzioni
          dirigenziali  attribuite  dall'azienda,  nell'ambito  della
          posizione   ricoperta   e  della  competenza  professionale
          posseduta  e  della disciplina di appartenenza, con impegno
          orario contrattualmente definito.
              2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio
          dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
                a) il   diritto  all'esercizio  di  attivita'  libero
          professionale  individuale,  al  di  fuori  dell'impegno di
          servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
          dal   direttore   generale  d'intesa  con  il  collegio  di
          direzione;  salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
                b) la  possibilita'  di partecipazione ai proventi di
          attivita'  a  pagamento  svolta  in  equipe,  al  di  fuori
          dell'impegno   di  servizio,  all'interno  delle  strutture
          aziendali;
                c) la  possibilita'  di partecipazione ai proventi di
          attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
          individualmente  o  in  equipe, al di fuori dell'impegno di
          servizio,  in  strutture  di  altra  azienda  del  Servizio
          sanitario  nazionale  o  di  altra  struttura sanitaria non
          accreditata,   previa   convenzione   dell'azienda  con  le
          predette aziende e strutture;
                d) la  possibilita'  di partecipazione ai proventi di
          attivita'  professionali,  richieste  a  pagamento da terzi
          all'azienda,  quando  le predette attivita' siano svolte al
          di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione
          dei   tempi   di   attesa,  secondo  programmi  predisposti
          dall'azienda   stessa,   sentite   le  equipe  dei  servizi
          interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di
          cui  al  presente  comma e i criteri per l'attribuzione dei
          relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche'
          al  personale  che  presta  la  propria collaborazione sono
          stabiliti   dal  direttore  generale  in  conformita'  alle
          previsioni  dei  contratti  collettivi nazionali di lavoro.
          L'azienda   disciplina  i  casi  in  cui  l'assistito  puo'
          chiedere  all'azienda medesima che la prestazione sanitaria
          sia  resa  direttamente dal dirigente scelto dall'assistito
          ed   erogata   al  domicilio  dell'assistito  medesimo,  in
          relazione  alle particolari prestazioni sanitarie richieste
          o   al   carattere   occasionale   o   straordinario  delle
          prestazioni  stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente
          fra  il  medico e l'assistito con riferimento all'attivita'
          libero     professionale     intramuraria    gia'    svolta
          individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori
          dell'orario di lavoro.
              3.  Per  assicurare un corretto ed equilibrato rapporto
          tra  attivita'  istituzionale  e  corrispondente  attivita'
          libero  professionale  e  al  fine anche di concorrere alla
          riduzione  progressiva  delle  liste di attesa, l'attivita'
          libero  professionale  non  puo'  comportare,  per  ciascun
          dipendente,  un  volume  di  prestazioni superiore a quello
          assicurato  per  i  compiti  istituzionali.  La  disciplina
          contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra
          attivita'  istituzionale  e  attivita' libero professionale
          nel    rispetto    dei   seguenti   principi:   l'attivita'
          istituzionale   e'  prevalente  rispetto  a  quella  libero
          professionale,  che  viene  esercitata  nella  salvaguardia
          delle  esigenze  del servizio e della prevalenza dei volumi
          orari  di  attivita' necessari per i compiti istituzionali;
          devono  essere  comunque  rispettati  i  piani di attivita'
          previsti  dalla  programmazione  regionale  e  aziendale  e
          conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali
          e  i  tempi di attesa concordati con le equipe; l'attivita'
          libero  professionale  e'  soggetta  a verifica da parte di
          appositi   organismi  e  sono  individuate  penalizzazioni,
          consistenti    anche    nella   sospensione   del   diritto
          all'attivita'   stessa,   in   caso   di  violazione  delle
          disposizioni   di   cui   al  presente  comma o  di  quelle
          contrattuali.
              4.  Nello  svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2
          non   e'  consentito  l'uso  del  ricettario  del  Servizio
          sanitario nazionale.
              5.  Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o
          complessa,  implicano  il rapporto di lavoro esclusivo. Per
          struttura   ai   fini  del  presente  decreto,  si  intende
          l'articolazione  organizzativa  per  la  quale e' prevista,
          dall'atto   aziendale   di  cui  all'art.  3,  comma 1-bis,
          responsabilita'  di  gestione  di risorse umane, tecniche o
          finanziarie.
              6.   Ai  fini  del  presente  decreto,  si  considerano
          strutture  complesse  i  dipartimenti e le unita' operative
          individuate  secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo
          e  coordinamento previsto dall'art. 8-quater, comma 3. Fino
          all'emanazione  del  predetto atto si considerano strutture
          complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
          normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
              7.   I  dirigenti  sanitari  appartenenti  a  posizioni
          funzionali  apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non
          abbiano  optato per il rapporto quinquennale ai sensi della
          pregressa  normativa, conservano l'incarico di direzione di
          struttura  complessa  alla  quale  sono preposti. Essi sono
          sottoposti   a   verifica   entro   il   31 dicembre  1999,
          conservando  fino a tale data il trattamento tabellare gia'
          previsto  per  il  secondo livello dirigenziale. In caso di
          verifica    positiva,    il    dirigente    e'   confermato
          nell'incarico,  con rapporto esclusivo, per ulteriori sette
          anni.   In   caso   di  verifica  non  positiva  o  di  non
          accettazione   dell'incarico  con  rapporto  esclusivo,  al
          dirigente   e'  conferito  un  incarico  professionale  non
          comportante  direzione  di  struttura in conformita' con le
          previsioni  del  contratto  collettivo nazionale di lavoro;
          contestualmente   viene  reso  indisponibile  un  posto  di
          organico di dirigente.
              8.  Il  rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo
          di  preferenza  per  gli incarichi didattici e di ricerca e
          per    i    comandi    e    i    corsi   di   aggiornamento
          tecnico-scientifico e professionale.
              9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  al  personale  di  cui  all'art. 102 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le
          specificazioni  e  gli  adattamenti che saranno previsti in
          relazione   ai  modelli  gestionali  e  funzionali  di  cui
          all'art.  6  della  legge  30 novembre  1998, n. 419, dalle
          disposizioni di attuazione della delega stessa.
              10.    Fermo    restando,    per   l'attivita'   libero
          professionale   in  regime  di  ricovero,  quanto  disposto
          dall'art.  72,  comma 11,  della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi
          idonei  alle  necessita'  connesse  allo  svolgimento delle
          attivita'  libero-professionali  in  regime  ambulatoriale,
          limitatamente  alle  medesime  attivita'  e fino alla data,
          certificata  dalla  regione o dalla provincia autonoma, del
          completamento    da   parte   dell'azienda   sanitaria   di
          appartenenza  degli  interventi  strutturali  necessari  ad
          assicurare  l'esercizio dell'attivita' libero-professionale
          intramuraria   e   comunque   entro   il   31 luglio  2007,
          l'utilizzazione  del  proprio  studio  professionale con le
          modalita'  previste  dall'atto di indirizzo e coordinamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27 marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
          generale  n.  121,  del  26 maggio 2000, fermo restando per
          l'azienda  sanitaria la possibilita' di vietare l'uso dello
          studio  nel  caso  di  possibile conflitto di interessi. Le
          regioni  possono  disciplinare  in modo piu' restrittivo la
          materia in relazione alle esigenze locali.».