Art. 23. Parere del Consiglio Universitario Nazionale 1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e' abrogato (( e nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: «, nonche' alla loro conferma in ruolo». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 (Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'art. 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230), come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati, la quota di incremento di cui all'art. 4, comma 1, e' pari al cento per cento. 2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati: a) il quindici per cento della quota di incremento di cui al comma 1 e' riservata ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonche' ai ricercatori confermati che alla data fissata dal bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341; b) una ulteriore quota dell'uno per cento e' riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici. 3. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneita', quest'ultimo e' arrotondato all'unita' superiore. 4. (Abrogato). 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio universitario nazionale), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Competenze). - 1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativamente alle seguenti materie: a) obiettivi della programmazione universitaria; b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'; c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; d) regolamenti didattici di ateneo; e) settori scientifico-disciplinari; f) decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 96, della citata legge n. 127 del 1997; g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi. 3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle universita' e delle universita' telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza e' di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento. 4. Il CUN esprime il parere di legittimita' sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori. Il parere e' reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'universita' approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformita' dal parere stesso. 5. In relazione a questioni di particolare complessita' o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, puo' acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale. 6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.».