Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione
di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle
procedure preordinate al reclutamento di professori universitari
ordinari, associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in
ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 164, e' abrogato (( e nell'articolo 2, comma 4, della legge
16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: «, nonche' alla
loro conferma in ruolo». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164 (Riordino della
disciplina del reclutamento dei professori universitari, a
norma dell'art. 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n.
230), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la
fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro
tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei
professori associati, la quota di incremento di cui
all'art. 4, comma 1, e' pari al cento per cento.
2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita'
per la fascia dei professori associati:
a) il quindici per cento della quota di incremento di
cui al comma 1 e' riservata ai professori incaricati
stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento,
nonche' ai ricercatori confermati che alla data fissata dal
bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei
corsi di studio universitari ai sensi dell'art. 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
b) una ulteriore quota dell'uno per cento e'
riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva alla
terza tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso al
ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.
3. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2 dia luogo alla attribuzione ai destinatari della
quota riservata di un numero frazionario di idoneita',
quest'ultimo e' arrotondato all'unita' superiore.
4. (Abrogato).
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge,
dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto
legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per
la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio
universitario nazionale), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Competenze). - 1. Il CUN formula pareri e
proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, relativamente alle seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b) criteri per la utilizzazione della quota di
riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita';
c) criteri generali per l'ordinamento degli studi
universitari, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127;
d) regolamenti didattici di ateneo;
e) settori scientifico-disciplinari;
f) decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 96,
della citata legge n. 127 del 1997;
g) ogni altra materia che il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ritenga
di sottoporre al parere del CUN.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca richiede il parere del CUN sulla
individuazione degli obiettivi della programmazione
universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo
l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
3. Il termine per l'espressione del parere sui
regolamenti didattici di ateneo delle universita' e delle
universita' telematiche che richiedono l'accreditamento dei
corsi a distanza e' di quarantacinque giorni e decorre
dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori
previsti dal procedimento.
4. Il CUN esprime il parere di legittimita' sugli atti
delle commissioni nelle procedure preordinate al
reclutamento dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori. Il parere e' reso entro novanta giorni dalla
richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque,
decorso il termine di cui al secondo periodo, l'universita'
approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale
difformita' dal parere stesso.
5. In relazione a questioni di particolare complessita'
o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le
proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita
delibera, puo' acquisire il parere dell'Accademia nazionale
dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di
istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta
competenza a livello nazionale e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da
specifiche norme.».