Art. 23.
            Parere del Consiglio Universitario Nazionale

  1.  Al  fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione
di  parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle
procedure  preordinate  al  reclutamento  di  professori universitari
ordinari,  associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in
ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n.  164,  e'  abrogato  ((  e  nell'articolo 2,  comma 4, della legge
16 gennaio  2006,  n.  18,  sono soppresse le parole: «, nonche' alla
loro conferma in ruolo». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo   6 aprile   2006,   n.   164  (Riordino  della
          disciplina  del reclutamento dei professori universitari, a
          norma  dell'art. 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n.
          230), come modificato dalla presente legge:
              «Art.  14  (Disposizioni  transitorie  e  finali). - 1.
          Nelle  prime  due  tornate  dei giudizi di idoneita' per la
          fascia  dei  professori  ordinari  e  nelle  prime  quattro
          tornate   dei  giudizi  di  idoneita'  per  la  fascia  dei
          professori   associati,  la  quota  di  incremento  di  cui
          all'art. 4, comma 1, e' pari al cento per cento.
              2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita'
          per la fascia dei professori associati:
                a) il quindici per cento della quota di incremento di
          cui  al  comma 1  e'  riservata  ai  professori  incaricati
          stabilizzati,  agli  assistenti  del  ruolo ad esaurimento,
          nonche' ai ricercatori confermati che alla data fissata dal
          bando  abbiano  svolto  almeno tre anni di insegnamento nei
          corsi  di  studio  universitari ai sensi dell'art. 12 della
          legge 19 novembre 1990, n. 341;
                b) una   ulteriore   quota   dell'uno  per  cento  e'
          riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva alla
          terza  tornata  dei  giudizi  di idoneita' per l'accesso al
          ruolo  dei  professori  associati,  bandita  ai  sensi  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.
              3.  Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al
          comma 2  dia  luogo  alla attribuzione ai destinatari della
          quota  riservata  di  un  numero  frazionario di idoneita',
          quest'ultimo e' arrotondato all'unita' superiore.
              4. (Abrogato).
              5.   Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 25,  della  legge,
          dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente decreto
          legislativo  non devono derivare nuovi e maggiori oneri per
          la finanza pubblica.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          16 gennaio    2006,   n.   18   (Riordino   del   Consiglio
          universitario  nazionale),  come  modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  2  (Competenze).  -  1.  Il CUN formula pareri e
          proposte  al  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca, relativamente alle seguenti materie:
                a) obiettivi della programmazione universitaria;
                b) criteri   per  la  utilizzazione  della  quota  di
          riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
          universita';
                c) criteri  generali  per  l'ordinamento  degli studi
          universitari,  ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge
          15 maggio 1997, n. 127;
                d) regolamenti didattici di ateneo;
                e) settori scientifico-disciplinari;
                f) decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 96,
          della citata legge n. 127 del 1997;
                g) ogni     altra    materia    che    il    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca ritenga
          di sottoporre al parere del CUN.
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della   ricerca   richiede   il   parere   del   CUN  sulla
          individuazione   degli   obiettivi   della   programmazione
          universitaria   di   cui   al   comma 1,  lettera a),  dopo
          l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
              3.   Il   termine  per  l'espressione  del  parere  sui
          regolamenti  didattici  di ateneo delle universita' e delle
          universita' telematiche che richiedono l'accreditamento dei
          corsi  a  distanza  e'  di  quarantacinque giorni e decorre
          dalla  data di comunicazione degli altri pareri obbligatori
          previsti dal procedimento.
              4.  Il CUN esprime il parere di legittimita' sugli atti
          delle    commissioni   nelle   procedure   preordinate   al
          reclutamento  dei  professori  ordinari  e  associati e dei
          ricercatori.  Il  parere e' reso entro novanta giorni dalla
          richiesta.  Una  volta  espresso  il  parere  o,  comunque,
          decorso il termine di cui al secondo periodo, l'universita'
          approva  o  non  approva  gli  atti,  motivando l'eventuale
          difformita' dal parere stesso.
              5. In relazione a questioni di particolare complessita'
          o  rilevanza  il  CUN,  al  fine di formulare i pareri e le
          proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita
          delibera, puo' acquisire il parere dell'Accademia nazionale
          dei  Lincei,  del  Consiglio  nazionale delle ricerche o di
          istituzioni   culturali   e  scientifiche  di  riconosciuta
          competenza a livello nazionale e internazionale.
              6.  Restano  ferme  le  competenze attribuite al CUN da
          specifiche norme.».