Art. 26.
Controlli  e  sanzioni  per  il  mancato  rispetto  della  regola sul
contenimento  delle  spese  da  parte  degli  enti inseriti nel conto
       economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

  1.  In  caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all'articolo 1,  comma 57,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
parte  degli  enti  individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i
trasferimenti  statali  a  qualsiasi titolo operati a favore di detti
enti  sono  ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti
dai  conti  consuntivi  relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli
enti  interessati  che  non ricevono contributi a carico del bilancio
dello  Stato  sono  tenuti  a  versare all'entrata del bilancio dello
Stato,   con   imputazione   al  capo  X,  capitolo  2961,  entro  il
30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo
pari  alle  eccedenze  risultanti  dai  predetti conti consuntivi. Le
amministrazioni  vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro
il  31 luglio  degli  anni  2006,  2007  e  2008, comunicazione delle
predette  eccedenze  di  spesa  al  Ministero  dell'economia  e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
          Riferimenti normativi:

              Per  i  commi 5 - 6 e 57 dell'art. 1 della legge n. 311
          del 2004, si vedano i riferimenti normativi all'art. 22.