Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i
trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti
enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti
dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli
enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio
dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il
30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo
pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le
amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro
il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle
predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Riferimenti normativi:
Per i commi 5 - 6 e 57 dell'art. 1 della legge n. 311
del 2004, si vedano i riferimenti normativi all'art. 22.