Art. 27.
Riduzione  del  limite  di  spesa  annua  per  studi  e  incarichi di
consulenza,  per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e
                         di rappresentanza.

  1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  le  parole:  «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40
per cento».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo dei commi 9 (Contenimento delle
          spese per incarichi di consulenza) e 10 (Contenimento delle
          spese  per relazioni pubbliche, convegni, mostre e spese di
          rappresentanza)  dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
          del 2005, come modificati dalla presente legge:
              «9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
          incarichi  di  consulenza  conferiti  a  soggetti  estranei
          all'amministrazione,      sostenuta     dalle     pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  esclusi le universita', gli enti di ricerca
          e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
          potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
          nell'anno 2004.».
              «10.   A   decorrere   dall'anno   2006   le  pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  non  possono effettuare spese per relazioni
          pubbliche,    convegni,    mostre,    pubblicita'    e   di
          rappresentanza,  per un ammontare superiore al 40 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2004  per  le  medesime
          finalita'.».