Art. 27. Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza. 1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 9 (Contenimento delle spese per incarichi di consulenza) e 10 (Contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e spese di rappresentanza) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005, come modificati dalla presente legge: «9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.». «10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'.».