Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e
di rappresentanza.
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40
per cento».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 9 (Contenimento delle
spese per incarichi di consulenza) e 10 (Contenimento delle
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e spese di
rappresentanza) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005, come modificati dalla presente legge:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca
e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2004.».
«10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime
finalita'.».