Art. 28. Diarie per missioni all'estero 1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni e' abrogato. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo della tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, e successive modificazioni (Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola): Tabella B Diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Universita'. ----> Vedere tabella da pag. 85 a pag. 92 della G.U. <---- - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni (Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134. - Si riporta il testo del comma 97 (Rideterminazione per l'anno 2006 del fondo per le missioni internazionali di pace) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005: «97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.».