Art. 28.
                   Diarie per missioni all'estero

  1.  Le  diarie  per  le  missioni  all'estero di cui alla tabella B
allegata  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica  in  data  27 agosto  1998,  e  successive
modificazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del
31 agosto  1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al
personale  appartenente  alle  amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
  2.  L'articolo  3  del  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941, e
successive modificazioni e' abrogato.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1  e 2 non si applicano al
personale  civile  e militare impegnato nelle missioni internazionali
di  pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  della  tabella  B allegata al
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione   economica  27 agosto  1998,  e  successive
          modificazioni   (Adeguamento   delle   diarie  di  missione
          all'estero  del personale statale, civile e militare, delle
          universita' e della scuola):
                                                            Tabella B
              Diarie  nette  per  le  missioni  all'estero riferite a
          ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle
          Universita'.

    ---->   Vedere tabella da pag. 85 a pag. 92 della G.U.  <----

              - Il   testo   del  comma 2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo    30 marzo   2001,   n.   165   e   successive
          modificazioni  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro
          alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)  e' il
          seguente:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Il  regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
          modificazioni (Indennita' al personale dell'amministrazione
          dello   Stato   incaricato   di  missione  all'estero),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134.
              - Si  riporta  il  testo del comma 97 (Rideterminazione
          per l'anno 2006 del fondo per le missioni internazionali di
          pace) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
          ad   eventuali  esigenze  connesse  con  la  proroga  delle
          missioni  internazionali  di  pace  e'  stabilito  in 1.000
          milioni  di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
          relative  all'utilizzo  del  Fondo,  delle quali viene data
          formale    comunicazione    alle   competenti   Commissioni
          parlamentari.».