Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al
personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al
personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali
di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della tabella B allegata al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 27 agosto 1998, e successive
modificazioni (Adeguamento delle diarie di missione
all'estero del personale statale, civile e militare, delle
universita' e della scuola):
Tabella B
Diarie nette per le missioni all'estero riferite a
ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle
Universita'.
----> Vedere tabella da pag. 85 a pag. 92 della G.U. <----
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il
seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni (Indennita' al personale dell'amministrazione
dello Stato incaricato di missione all'estero), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134.
- Si riporta il testo del comma 97 (Rideterminazione
per l'anno 2006 del fondo per le missioni internazionali di
pace) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle
missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000
milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.».