Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella
sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui
al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i
restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti
criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi.
(( e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre
anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da
intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli
obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della
scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con
l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita'
dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso. ))
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro
lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al
comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi
ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di
controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse
amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
(( 4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai
commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono soppressi. ))
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle
amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli
organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), e' il seguente:
«Art. 18 (Riordino degli organismi collegiali). - 1. Ai
fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed
altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di
carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione
del proprio personale.».
- Per il comma 2 dell'art. 1 del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 28.
- Il testo del comma 58 (Riduzione del 10% delle
indennita' dei componenti di organi collegiali) dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005 e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si vedano i riferimenti normativi all'art. 4.