Art. 29.

   Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi

  1.  Fermo  restando  il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1,
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,   per  organi  collegiali  e  altri  organismi,  anche
monocratici,    comunque    denominati,   operanti   nelle   predette
amministrazioni,  e'  ridotta  del trenta per cento rispetto a quella
sostenuta   nell'anno  2005.  Ai  suddetti  fini  le  amministrazioni
adottano  con  immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le necessarie misure di
adeguamento  ai  nuovi  limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella  prevista  dall'articolo 1,  comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
  2.  Per  realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui
al   comma 1,  per  le  amministrazioni  statali  si  procede,  entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  al  riordino degli organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento  delle  strutture,  con  regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, per
gli  organismi  previsti  dalla  legge  o  da  regolamento  e,  per i
restanti,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro  competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti
criteri:
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
    b) razionalizzazione   delle   competenze   delle  strutture  che
svolgono funzioni omogenee;
    c) limitazione  del  numero  delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
    d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
    e) riduzione   dei   compensi   spettanti   ai  componenti  degli
organismi.
((    e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre
anni,   con  la  previsione  che  alla  scadenza  l'organismo  e'  da
intendersi automaticamente soppresso;
    e-ter)   previsione  di  una  relazione  di  fine  mandato  sugli
obiettivi     realizzati     dagli     organismi,    da    presentare
all'amministrazione  competente  e  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
  2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della
scadenza  del  termine  di  durata  degli  organismi  individuati dai
provvedimenti   previsti   dai   commi 2   e   3,   di  concerto  con
l'amministrazione  di  settore  competente,  la  perdurante  utilita'
dell'organismo  proponendo  le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso. ))
  3.  Le  amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro
lo  stesso  termine  e  sulla  base  degli  stessi  criteri di cui al
comma 2,  con  atti  di  natura regolamentare previsti dai rispettivi
ordinamenti,  da  sottoporre  alla  verifica  degli organi interni di
controllo  e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse
amministrazioni  assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
((  4.  Gli  organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai
commi 2  e  3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono soppressi. ))
  5.  Scaduti  i  termini  di  cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti  e'  fatto  divieto alle
amministrazioni   di   corrispondere  compensi  ai  componenti  degli
organismi di cui al comma 1.
  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non  trovano  diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni  di  principio  ai  fini del coordinamento della finanza
pubblica.
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.
 
          Riferimenti normativi:

              - Il   testo  del  comma 1  dell'art.  18  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2002), e' il seguente:
              «Art. 18 (Riordino degli organismi collegiali). - 1. Ai
          fini   del   contenimento   della   spesa   e  di  maggiore
          funzionalita'  dei  servizi  e  delle  procedure,  e' fatto
          divieto  alle  pubbliche  amministrazioni,  escluse  quelle
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane,  di  istituire  comitati, commissioni, consigli ed
          altri  organismi  collegiali,  ad  eccezione  di  quelli di
          carattere    tecnico    e   ad   elevata   specializzazione
          indispensabili    per   la   realizzazione   di   obiettivi
          istituzionali  non  perseguibili attraverso l'utilizzazione
          del proprio personale.».
              - Per  il  comma 2  dell'art. 1 del gia' citato decreto
          legislativo  n.  165  del  2001  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 28.
              - Il  testo  del  comma 58  (Riduzione  del  10%  delle
          indennita' dei componenti di organi collegiali) dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 266 del 2005 e' il seguente:
              «58.   Le   somme   riguardanti  indennita',  compensi,
          gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
          corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
          e   controllo,   consigli   di   amministrazione  e  organi
          collegiali  comunque  denominati,  presenti nelle pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  e  negli enti da queste ultime controllati,
          sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
          importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
              - Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si vedano i riferimenti normativi all'art. 4.