Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti
locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al
comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio
e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle
autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento degli affari regionali (( e del Ministero
dell'interno, )) con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle
finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della
norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure
adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita' operative, anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
e per le comunita' montane con popolazione inferiore a 50.000
abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative
di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento
strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del
comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla
Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di
assunzione a qualsiasi titolo.».
(( 204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio
negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di
personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche
in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel
corso dell'anno 2005». ))