Art. 30.

Verifica  delle  economie in materia di personale per regioni ed enti
                               locali

  1.  Il  comma 204  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dai seguenti:
  «204.  Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al
comma 198,  in  caso  di  mancato  conseguimento  degli  obiettivi di
risparmio  di  spesa  ivi  previsti, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni  di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio
e  della  verifica  degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo  tra  Governo,  regioni  ed autonomie locali da concludere in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito  un  tavolo  tecnico  con rappresentanti del sistema delle
autonomie  designati  dai  relativi  enti esponenziali, del Ministero
dell'economia  e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della   funzione   pubblica,   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri-Dipartimento  degli  affari  regionali  ((  e  del Ministero
dell'interno, )) con l'obiettivo di:
    a) acquisire,  per il tramite del Ministero dell'economia e delle
finanze,  la  documentazione  da  parte  degli enti destinatari della
norma,  certificata  dall'organo di revisione contabile, delle misure
adottate e dei risultati conseguiti;
    b) fissare   specifici   criteri  e  modalita'  operative,  anche
campionarie  per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
e  per  le  comunita'  montane  con  popolazione  inferiore  a 50.000
abitanti,   per   il   monitoraggio   e  la  verifica  dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
    c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative
di  cui  alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
    d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento
strutturale  della  spesa  di  personale per gli enti destinatari del
comma 198.
  204-bis.  Le  risultanze  delle  operazioni  di verifica del tavolo
tecnico  di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla
Corte  dei  conti,  anche  ai  fini  del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204  da  parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di
assunzione a qualsiasi titolo.».
((  204-ter.  Ai  fini  dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis,
limitatamente  agli  enti  locali in condizione di avanzo di bilancio
negli  ultimi  tre  esercizi,  sono  escluse  dal computo le spese di
personale  riferite  a contratti di lavoro a tempo determinato, anche
in  forma  di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel
corso dell'anno 2005». ))