Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite
dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre
componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti
viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti
all'attivita' di valutazione e controllo strategico, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non puo' superare il numero massimo di unita' pari al 10 per
cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di
previsione di un organo con tre componenti viene nominato
un presidente, ferma restando la possibilita' di ricorrere,
anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla
pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14,
comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno
operano in collegamento con gli uffici di statistica
istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una
relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 14 del gia' citato
decreto n. 165 del 2001 e' il seguente:
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».