Art. 32.

                     Contratti di collaborazione

  1.  Ai  fini del contenimento della spesa e del coordinamento della
finanza  pubblica,  all'articolo 7  del  decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, (( il comma 6 e' sostituito )) dai seguenti:
  «6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte con personale in
servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi
individuali,  con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o  coordinata  e  continuativa,  ad esperti di provata competenza, in
presenza dei seguenti presupposti:
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite   dall'ordinamento  all'amministrazione  conferente  e  ad
obiettivi e progetti specifici e determinati;
    b) l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente   accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
    c) la  prestazione  deve  essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
    d) devono   essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
  6-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche  disciplinano  e  rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
  6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del (( testo
unico  di  cui  al  )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
adeguano ai princpi di cui al comma 6.».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  7  (Gestione  delle  risorse umane). (Art. 7 del
          decreto  legislativo  n. 29 del 1993, come sostituito prima
          dall'art.  5  del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
          modificato  dall'art.  3 del decreto legislativo n. 387 del
          1998).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono
          parita'   e  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
          l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
              2.   Le   amministrazioni   pubbliche  garantiscono  la
          liberta'  di insegnamento e l'autonomia professionale nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca.
              3.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano criteri
          certi  di  priorita' nell'impiego flessibile del personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale,  sociale  e familiare e dei dipendenti impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266.
              4.  Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
          l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso  quello con
          qualifiche  dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione.
              5.  Le  amministrazioni  pubbliche  non possono erogare
          trattamenti  economici accessori che non corrispondano alle
          prestazioni effettivamente rese.
              6.   Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire  incarichi  individuali,  con contratti di lavoro
          autonomo,    di   natura   occasionale   o   coordinata   e
          continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza
          dei seguenti presupposti:
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle       competenze      attribuite      dall'ordinamento
          all'amministrazione  conferente  e  ad obiettivi e progetti
          specifici e determinati;
                b) l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato   l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare  le
          risorse umane disponibili al suo interno;
                c) la  prestazione deve essere di natura temporanea e
          altamente qualificata;
                d) devono  essere preventivamente determinati durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono  pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
          comparative   per   il   conferimento  degli  incarichi  di
          collaborazione.
              6-ter.  I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
          testo  unico  di cui il decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267 si adeguano ai principi di cui al comma 6.».