Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono
soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di
polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei
quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata
accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino
al settantesimo anno di eta', possono permanere in servizio alle
stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del
trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al
momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si
applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
per essi previsti.
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di eta'.».
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato
decreto n. 165 del 2001 si vedano i riferimenti normativi
all'art. 28.
- Il testo del comma 6 dell'art. 19 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate,
anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle
che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».