Art. 33.

          Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici

  1.  Il  secondo,  terzo,  quarto e quinto periodo dell'articolo 16,
comma 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 503, sono
soppressi.
  2.   I   dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   di  cui
all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  con  esclusione  degli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia,  del  personale  delle  forze  armate  e  delle forze di
polizia   ad  ordinamento  militare  e  ad  ordinamento  civile,  del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei
quali  alla  data di entrata in vigore del presente decreto sia stata
accolta  e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino
al  settantesimo  anno  di  eta',  possono permanere in servizio alle
stesse  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  anche  ai  fini  del
trattamento   pensionistico,  previste  dalla  normativa  vigente  al
momento dell'accoglimento della richiesta.
  3.  I  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici   risultanti   anche   dall'applicazione   dell'articolo 16,
comma 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  503,  si
applicano   anche   ai   fini   dell'attribuzione   degli   incarichi
dirigenziali  di  cui  all'articolo 19,  comma 6,  del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,  n.  503  (Norme  per  il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art.  3  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421), come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in  facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  per  un  periodo massimo di un
          biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
          per essi previsti.
              1-bis.  Per le categorie di personale di cui all'art. 1
          della  legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
          comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
          anno di eta'.».
              - Per  il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato
          decreto  n.  165 del 2001 si vedano i riferimenti normativi
          all'art. 28.
              - Il  testo  del  comma 6  dell'art. 19 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «6.  Gli  incarichi  di  cui  ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
          tre   anni,   e,   per  gli  altri  incarichi  di  funzione
          dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
          conferiti   a   persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale, che abbiano svolto attivita'
          in  organismi  ed  enti  pubblici  o privati ovvero aziende
          pubbliche  o private con esperienza acquisita per almeno un
          quinquennio   in   funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano
          conseguito  una particolare specializzazione professionale,
          culturale   e   scientifica   desumibile  dalla  formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche  o  da concrete esperienze di lavoro maturate,
          anche  presso  amministrazioni statali, ivi comprese quelle
          che  conferiscono  gli  incarichi,  in posizioni funzionali
          previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
          settori  della  ricerca, della docenza universitaria, delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   dell'incarico,   i   dipendenti   delle  pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».