Art. 34.

Criteri  per  i  trattamenti  accessori  massimi  e pubblicita' degli
                       incarichi di consulenza

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  stabiliti  i  criteri  per
l'individuazione  dei trattamenti accessori massimi, secondo principi
di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.».
  2.  All'articolo 53,  comma 14,  del  decreto  legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: «Le
amministrazioni  rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle proprie
banche  dati  accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi
dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.».
  3.  All'articolo 53,  comma 16,  del  decreto  legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  «dati  raccolti» sono inserite le
seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 24 (Trattamento economico) - (Art. 24 del decreto
          legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
          13  del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art.
          16   del   decreto   legislativo   n.   80   del   1998,  e
          successivamente  modificato  prima  dall'art. 9 del decreto
          legislativo  n.  387  del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6,
          della  legge  n.  448  del  1998). - 1. La retribuzione del
          personale  con  qualifica  di  dirigente e' determinata dai
          contratti  collettivi  per le aree dirigenziali, prevedendo
          che  il trattamento economico accessorio sia correlato alle
          funzioni  attribuite  e  alle  connesse responsabilita'. La
          graduazione  delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del
          trattamento  accessorio  e' definita, ai sensi dell'art. 4,
          con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
          e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
          altre  amministrazioni  o  enti,  ferma  restando  comunque
          l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
          finanziarie   fissate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
          generale  ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
          individuale   e'   stabilito   il   trattamento   economico
          fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori
          economici  massimi contemplati dai contratti collettivi per
          le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
          trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di
          gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con il Ministro
          dell'economia  e delle finanze sono stabiliti i criteri per
          l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
          principi  di  contenimento  della  spesa e di uniformita' e
          perequazione.
              3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei
          commi 1  e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i compiti
          attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal
          presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
          conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
          dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e
          confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento
          economico accessorio della dirigenza.
              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato   dall'art.   3,   comma 1,   la  retribuzione  e'
          determinata  ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
          6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
          integrazioni della relativa disciplina.
              5.   Il   bilancio   triennale   e  le  relative  leggi
          finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'art.  3,  indicano  le  somme  da destinare, in caso di
          perequazione,  al riequilibro del trattamento economico del
          restante   personale   dirigente   civile  e  militare  non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi   nazionali   per   i   dirigenti  del  comparto
          ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatesi  a  partire  dal febbraio  1993,  e secondo i
          criteri   indicati   nell'art.   1,  comma 2,  della  legge
          2 ottobre 1997, n. 334.
              6.  I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art.  3,  comma 2, sono assegnati alle universita' e da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
          didattico  dei  professori  e ricercatori universitari, con
          particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione
          didattica,  delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,
          della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le
          universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi  compensi incentivanti ai professori e ricercatori
          universitari  che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
          dei   progetti   e  dei  programmi  dell'Unione  europea  e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
          come assegno aggiuntivo pensionabile.
              7.  I  compensi  spettanti  in base a norme speciali ai
          dirigenti  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o equiparati sono
          assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
          commi precedenti.
              8.   Ai   fini  della  determinazione  del  trattamento
          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
          ai   sensi  del  comma 7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente articolo.
              9. (Abrogato).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  53 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.   53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi) (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
          come  modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358
          del  1993,  convertito  dalla  legge  n.  448 del 1993, poi
          dall'art.  1  del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito
          con  modificazioni  dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
          dall'art.  26  del  decreto  legislativo  n.  80  del 1998,
          nonche'  dall'art.  16  del  decreto legislativo n. 387 del
          1998).  - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
          disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
          e  seguenti  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
          deroga  prevista  dall'art.  23-bis  del  presente decreto,
          nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale,
          dall'art.  6,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
          commi 57  e  seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
          Restano   ferme   altresi'  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 267,  comma 1,  273,  274,  508  nonche'  676  del
          decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, all'art. 9,
          commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
          4,  comma 7,  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
          altra   successiva   modificazione  ed  integrazione  della
          relativa disciplina.
              2.  Le  pubbliche amministrazioni non possono conferire
          ai  dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
          di   ufficio,   che  non  siano  espressamente  previsti  o
          disciplinati  da  legge  o altre fonti normative, o che non
          siano espressamente autorizzati.
              3.   Ai   fini   previsti  dal  comma 2,  con  appositi
          regolamenti,  da  emanarsi  ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi   consentiti   e  quelli  vietati  ai  magistrati
          ordinari,  amministrativi,  contabili  e  militari, nonche'
          agli  avvocati  e  procuratori dello Stato, sentiti, per le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti.
              4.  Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative.
              5.  In  ogni caso, il conferimento operato direttamente
          dall'amministrazione,        nonche'       l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero   da   societa'  o  persone  fisiche,  che  svolgono
          attivita'   d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti  dai
          rispettivi  organi  competenti  secondo criteri oggettivi e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',     tali    da    escludere    casi    di
          incompatibilita',    sia   di   diritto   che   di   fatto,
          nell'interesse    del   buon   andamento   della   pubblica
          amministrazione.
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai   dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3,
          con  esclusione  dei  dipendenti  con  rapporto di lavoro a
          tempo  parziale con prestazione lavorativa non superiore al
          cinquanta  per  cento  di quella a tempo pieno, dei docenti
          universitari  a  tempo  definito e delle altre categorie di
          dipendenti  pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
          speciali  lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
          Gli  incarichi  retribuiti,  di cui ai commi seguenti, sono
          tutti  gli  incarichi,  anche occasionali, non compresi nei
          compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
          qualsiasi  forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i compensi
          derivanti:
                a) dalla    collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili;
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o   inventore   di   opere  dell'ingegno  e  di  invenzioni
          industriali;
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
                d) da  incarichi  per  i quali e' corrisposto solo il
          rimborso delle spese documentate;
                e) da  incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o fuori ruolo;
                f) da   incarichi   conferiti   dalle  organizzazioni
          sindacali  a  dipendenti  presso  le stesse distaccati o in
          aspettativa non retribuita;
                f-bis)   da   attivita'   di  formazione  diretta  ai
          dipendenti della pubblica amministrazione.
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti  che  non  siano  stati  conferiti o previamente
          autorizzati   dall'amministrazione   di  appartenenza.  Con
          riferimento  ai  professori universitari a tempo pieno, gli
          statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
          e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
          previsti  dal presente decreto. In caso di inosservanza del
          divieto,  salve  le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
          responsabilita'  disciplinare,  il  compenso  dovuto per le
          prestazioni  eventualmente  svolte  deve  essere versato, a
          cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
          dell'entrata    del    bilancio   dell'amministrazione   di
          appartenenza   del   dipendente  per  essere  destinato  ad
          incremento   del   fondo   di   produttivita'  o  di  fondi
          equivalenti.
              8.  Le  pubbliche amministrazioni non possono conferire
          incarichi  retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
          pubbliche      senza      la      previa     autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve  le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
          incarichi,  senza  la previa autorizzazione, costituisce in
          ogni   caso  infrazione  disciplinare  per  il  funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo  di  diritto.  In  tal  caso  l'importo previsto come
          corrispettivo   dell'incarico,   ove   gravi  su  fondi  in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito    all'amministrazione   di   appartenenza   del
          dipendente  ad  incremento  del fondo di produttivita' o di
          fondi equivalenti.
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono   conferire   incarichi   retribuiti  a  dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          In   caso   di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
          dell'art.  6,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n.  140, e successive modificazioni ed integrazioni.
          All'accertamento  delle  violazioni e all'irrogazione delle
          sanzioni  provvede  il Ministero delle finanze, avvalendosi
          della  Guardia  di  finanza,  secondo le disposizioni della
          legge  24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
          ed  integrazioni.  Le  somme  riscosse  sono acquisite alle
          entrate del Ministero delle finanze.
              10.  L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
          essere  richiesta  all'amministrazione  di appartenenza del
          dipendente  dai  soggetti pubblici o privati, che intendono
          conferire  l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
          dipendente  interessato.  L'amministrazione di appartenenza
          deve  pronunciarsi  sulla richiesta di autorizzazione entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
              Per  il  personale  che presta comunque servizio presso
          amministrazioni    pubbliche    diverse    da   quelle   di
          appartenenza,  l'autorizzazione  e'  subordinata all'intesa
          tra  le  due  amministrazioni.  In  tal caso il termine per
          provvedere  e'  per l'amministrazione di appartenenza di 45
          giorni  e  si  prescinde  dall'intesa  se l'amministrazione
          presso  la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non si
          pronunzia  entro  10 giorni dalla ricezione della richiesta
          di  intesa  da  parte dell'amministrazione di appartenenza.
          Decorso  il  termine  per  provvedere, l'autorizzazione, se
          richiesta  per  incarichi  da conferirsi da amministrazioni
          pubbliche,  si  intende  accordata;  in ogni altro caso, si
          intende definitivamente negata.
              11.  Entro  il  30 aprile  di  ciascun anno, i soggetti
          pubblici  o  privati  che  erogano  compensi  a  dipendenti
          pubblici  per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
          dare  comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
          dipendenti    stessi   dei   compensi   erogati   nell'anno
          precedente.
              12.   Entro   il   30 giugno   di   ciascun   anno,  le
          amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono o autorizzano
          incarichi  retribuiti  ai  propri  dipendenti sono tenute a
          comunicare,  in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
          magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
          degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai  dipendenti
          stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
          dell'incarico  e  del  compenso  lordo previsto o presunto.
          L'elenco  e' accompagnato da una relazione nella quale sono
          indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
          sono   stati   conferiti  o  autorizzati,  le  ragioni  del
          conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
          dipendenti   cui  gli  incarichi  sono  stati  conferiti  o
          autorizzati  e  la  rispondenza dei medesimi ai principi di
          buon  andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
          si  intendono  adottare  per  il  contenimento della spesa.
          Nello   stesso   termine  e  con  le  stesse  modalita'  le
          amministrazioni   che,   nell'anno  precedente,  non  hanno
          conferito  o  autorizzato  incarichi  ai propri dipendenti,
          anche  se  comandati  o fuori ruolo, dichiarano di non aver
          conferito o autorizzato incarichi.
              13.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui al comma 12 le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento  della  funzione pubblica, in via telematica o
          su  apposito  supporto  magnetico,  per ciascuno dei propri
          dipendenti  e  distintamente  per ogni incarico conferito o
          autorizzato,  i  compensi, relativi all'anno precedente, da
          esse   erogati   o   della  cui  erogazione  abbiano  avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
              14.  Al  fine  della  verifica  dell'applicazione delle
          norme  di  cui  all'art.  1,  commi 123  e 127, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  e  successive modificazioni e
          integrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a
          comunicare  al Dipartimento della funzione pubblica, in via
          telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
          ciascun  anno,  i  compensi percepiti dai propri dipendenti
          anche  per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
          sono  altresi'  tenute a comunicare semestralmente l'elenco
          dei  collaboratori  esterni  e  dei soggetti cui sono stati
          affidati  incarichi  di consulenza, con l'indicazione della
          ragione   dell'incarico   e   dell'ammontare  dei  compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento   nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
          pubblico   per  via  telematica,  gli  elenchi  dei  propri
          consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata e il compenso
          dell'incarico.
              15.  Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
          cui  ai  commi da  11  a  14  non  possono  conferire nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9  che  omettono  le comunicazioni di cui al comma 11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
              16.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, entro il
          31 dicembre  di  ciascun  anno, riferisce al Parlamento sui
          dati  raccolti,  adotta le relative misure di pubblicita' e
          trasparenza  e  formula  proposte per il contenimento della
          spesa  per  gli  incarichi  e  per la razionalizzazione dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi.».