Art. 34-bis.
Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero
dell'interno
(( 1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con i
decreti indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e
con le modalita' stabilite dal presente comma, la quota parte da
riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura
dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7-vicies quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
(Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater (Disposizioni in materia di carte
valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte valori di
cui all'art. 7-vicies ter da parte delle competenti
amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono
tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese
necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per
la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad
esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono
determinati annualmente con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare, in sede di prima attuazione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Con i decreti
indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente
e con le modalita' stabilite dal presente comma, la quota
parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni,
alle competenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno quali proventi
specificamente destinati alla copertura dei costi del
servizio. Alle rassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'art. 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.a. di stipulare accordi o indire gare con
pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati,
anche allo scopo di estendere l'operativita' delle carte
valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di
natura privatistica.
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.
puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».