Art. 34-bis.

Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero
                            dell'interno

((  1.   All'articolo 7-vicies  quater,  comma 2,  del  decreto-legge
31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo  2005,  n.  43,  sono  aggiunti  i  seguenti periodi: «Con i
decreti  indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e
con  le  modalita'  stabilite  dal  presente comma, la quota parte da
riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita'
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  quali  proventi specificamente destinati alla copertura
dei  costi  del  servizio.  Alle riassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7-vicies quater del
          decreto-legge   31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   31 marzo   2005,   n.   43
          (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
          beni  e  le  attivita'  culturali,  per il completamento di
          grandi  opere  strategiche,  per  la mobilita' dei pubblici
          dipendenti,  e  per semplificare gli adempimenti relativi a
          imposte  di  bollo  e  tasse  di concessione, nonche' altre
          misure urgenti), come modificato dalla presente legge:
              «Art. 7-vicies quater (Disposizioni in materia di carte
          valori).  -  1. All'atto del rilascio delle carte valori di
          cui   all'art.  7-vicies  ter  da  parte  delle  competenti
          amministrazioni  pubbliche,  i  soggetti  richiedenti  sono
          tenuti  a  corrispondere  un importo pari almeno alle spese
          necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per
          la  manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad
          esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono
          determinati    annualmente   con   decreti   del   Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'interno,  da  adottare,  in  sede di prima attuazione,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.
              2.  Le  somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
          in  applicazione  del  comma 1 sono versate all'entrata del
          bilancio   dello   Stato  e  riassegnate  con  decreti  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero  dell'interno,  anche in aggiunta alle somme gia'
          stanziate,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base
          3.1.5.17  -  servizi  del  Poligrafico  dello Stato - dello
          stato  di  previsione del medesimo Ministero. Con i decreti
          indicati  nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente
          e  con  le modalita' stabilite dal presente comma, la quota
          parte  da  riassegnare,  anche  per le esigenze dei comuni,
          alle  competenti unita' previsionali di base dello stato di
          previsione   del   Ministero  dell'interno  quali  proventi
          specificamente  destinati  alla  copertura  dei  costi  del
          servizio.   Alle   rassegnazioni   previste   dal  presente
          comma non si applica il limite di cui all'art. 1, comma 46,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              3.  Al  fine  di  contenere  i prezzi di cessione delle
          carte  valori  ed  i  costi  di attivazione, di produzione,
          emissione  e  manutenzione dei centri gestione delle stesse
          e'  in  facolta'  dell'Istituto  poligrafico  e Zecca dello
          Stato  S.p.a.  di  stipulare  accordi  o  indire  gare  con
          pubbliche  amministrazioni  ed  anche con soggetti privati,
          anche  allo  scopo  di estendere l'operativita' delle carte
          valori  alla  fruizione  di servizi, ivi compresi quelli di
          natura privatistica.
              4.  L'Istituto  poligrafico  e Zecca dello Stato S.p.a.
          puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
          dello  Stato,  ai sensi del titolo I del testo unico di cui
          al   regio   decreto   30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  con
          applicazione  dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
          codice di procedura civile.
              5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
              6.   Dall'attuazione   dell'art.  7-vicies  ter  e  del
          presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».