Art. 34-ter.

           Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili

((  1.  All'articolo 1,  comma 23,  della  legge 23 dicembre 2005, n.
266,  dopo  le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti:
«e   degli   enti   previdenziali  destinatari  delle  operazioni  di
dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge
30 dicembre 2004, n. 311».))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si    riporta   il   testo   del   comma 23   (Limiti
          all'acquisizione  di  immobili per le amministrazioni dello
          Stato)  dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n.
          266 come modificato dalla presente legge:
              «23.  In  considerazione  dei  criteri definitori degli
          obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione
          europea  per  la  verifica  degli  adempimenti  assunti  in
          relazione  al  patto  di stabilita' e crescita, a decorrere
          dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e   successive  modificazioni,  con  eccezione  degli  enti
          territoriali  e  degli enti previdenziali destinatari delle
          operazioni  di  dismissione  disciplinate dal decreto-legge
          25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto
          previsto  dall'art.  1,  comma 57,  della legge 30 dicembre
          2004,  n. 311 possono annualmente acquisire immobili per un
          importo  non  superiore  alla  spesa media per gli immobili
          acquisiti nel precedente triennio.».