Art. 34-ter.
Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili
(( 1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti:
«e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di
dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge
30 dicembre 2004, n. 311».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 23 (Limiti
all'acquisizione di immobili per le amministrazioni dello
Stato) dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n.
266 come modificato dalla presente legge:
«23. In considerazione dei criteri definitori degli
obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione
europea per la verifica degli adempimenti assunti in
relazione al patto di stabilita' e crescita, a decorrere
dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con eccezione degli enti
territoriali e degli enti previdenziali destinatari delle
operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 possono annualmente acquisire immobili per un
importo non superiore alla spesa media per gli immobili
acquisiti nel precedente triennio.».