Art. 34-ter. Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili (( 1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 23 (Limiti all'acquisizione di immobili per le amministrazioni dello Stato) dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 come modificato dalla presente legge: «23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilita' e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.».