Art. 34-quater.

                   Controllo del costo del lavoro

((  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al   comma 2   e'   aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
comunicazioni  previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione delle
province   d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
montani (UNCEM), per via telematica». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  60 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  60 (Controllo del costo del lavoro) (Art. 65 del
          decreto   legislativo  n.  29  del  1993,  come  sostituito
          dall'art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1993). - 1.
          Il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  d'intesa  con la Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,   definisce   un  modello  di  rilevazione  della
          consistenza  del  personale, in servizio e in quiescenza, e
          delle  relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
          e  le  entrate  derivanti dalle contribuzioni, anche per la
          loro  evidenziazione  a preventivo e a consuntivo, mediante
          allegati  ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica  elabora,  altresi', un
          conto   annuale   che   evidenzi   anche  il  rapporto  tra
          contribuzioni   e  prestazioni  previdenziali  relative  al
          personale delle amministrazioni statali.
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche presentano, entro il
          mese  di maggio  di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
          tramite  del  Dipartimento  della ragioneria generale dello
          Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il conto
          annuale  delle  spese  sostenute per il personale, rilevate
          secondo   il  modello  di  cui  al  comma 1.  Il  conto  e'
          accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni
          pubbliche   espongono   i   risultati  della  gestione  del
          personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
          amministrazione,    sono   stabiliti   dalle   leggi,   dai
          regolamenti  e  dagli  atti  di  programmazione. La mancata
          presentazione   del   conto   e  della  relativa  relazione
          determina,  per  l'anno successivo a quello cui il conto si
          riferisce,  l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
          comma 11,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Le comunicazioni previste
          dal  presente  comma sono  trasmesse,  a cura del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione  delle
          province  d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale dei
          comuni  italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,
          comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.
              3.  Gli  enti  pubblici  economici  e  le  aziende  che
          producono  servizi  di pubblica utilita' nonche' gli enti e
          le  aziende  di  cui  all'art.  70,  comma 4, sono tenuti a
          comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e al Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il
          costo   annuo   del   personale   comunque  utilizzato,  in
          conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero  del
          tesoro,   d'intesa   con  il  predetto  Dipartimento  della
          funzione pubblica.
              4.   La   Corte  dei  conti  riferisce  annualmente  al
          Parlamento   sulla   gestione   delle  risorse  finanziarie
          destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
          tutti  i  dati  e  delle informazioni disponibili presso le
          amministrazioni  pubbliche. Con apposite relazioni in corso
          d'anno,   anche   a  richiesta  del  Parlamento,  la  Corte
          riferisce  altresi' in ordine a specifiche materie, settori
          ed interventi.
              5.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica,  anche su espressa richiesta del
          Ministro   per   la   funzione   pubblica,  dispone  visite
          ispettive,  a  cura  dei  servizi  ispettivi di finanza del
          Dipartimento   della   ragioneria   generale  dello  Stato,
          coordinate   anche  con  altri  analoghi  servizi,  per  la
          valutazione  e  la  verifica  delle  spese, con particolare
          riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
          decentrati,   denunciando   alla   Corte   dei   conti   le
          irregolarita'  riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
          presso  le  amministrazioni  pubbliche,  nonche' presso gli
          enti  e  le  aziende  di  cui  al  comma 3.  Ai  fini dello
          svolgimento  integrato delle verifiche ispettive, i servizi
          ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento  della ragioneria
          generale   dello   Stato   esercitano  presso  le  predette
          amministrazioni,  enti  e  aziende  sia  le funzioni di cui
          all'art.  3,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  20 febbraio  1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1,
          lettera b)  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          28 aprile  1998,  n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27,
          comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
              6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate
          di  cui  al  comma 5  puo' partecipare l'ispettorato per la
          funzione  pubblica,  che  opera alle dirette dipendenze del
          Ministro  per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si
          avvale  di un numero complessivo di dieci funzionari scelti
          tra  ispettori  di finanza, in posizione di comando o fuori
          ruolo,   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione
          di  comando  o  fuori  ruolo, del Ministero dell'interno, e
          nell'ambito   di   personale   di   altre   amministrazioni
          pubbliche,  in  posizione  di comando o fuori ruolo, per il
          quale   si  applicano  l'art.  17,  comma 14,  della  legge
          15 maggio  1997,  n.  127,  e l'art. 56, settimo comma, del
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    10 gennaio   1957,   n.   3,   e   successive
          modificazioni.   L'ispettorato   svolge  compiti  ispettivi
          vigilando  sulla  razionale  organizzazione delle pubbliche
          amministrazioni,  l'ottimale  utilizzazione  delle  risorse
          umane,   la   conformita'   dell'azione  amministrativa  ai
          principi  di  imparzialita'  e  buon andamento, l'efficacia
          dell'attivita'  amministrativa, con particolare riferimento
          alle  riforme volte alla semplificazione delle procedure, e
          l'osservanza  delle  disposizioni vigenti sul controllo dei
          costi,  dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei
          carichi di lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive
          connesse,  in  particolare,  al corretto conferimento degli
          incarichi  e  ai  rapporti  di collaborazione, svolte anche
          d'intesa  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          l'ispettorato   si   avvale   dei   dati  comunicati  dalle
          amministrazioni  al Dipartimento della funzione pubblica ai
          sensi  dell'art.  53.  L'ispettorato,  inoltre,  al fine di
          corrispondere  a  segnalazioni  da  parte  di  cittadini  o
          pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
          inadempienze  delle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma 2,   puo'   richiedere  chiarimenti  e  riscontri  in
          relazione   ai   quali   l'amministrazione  interessata  ha
          l'obbligo  di  rispondere,  anche per via telematica, entro
          quindici  giorni.  A  conclusione  degli  accertamenti, gli
          esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono
          obbligo  di  valutazione, ai fini dell'individuazione delle
          responsabilita'  e delle eventuali sanzioni disciplinari di
          cui   all'art.  55,  per  l'amministrazione  medesima.  Gli
          ispettori,  nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
          autonomia  funzionale  ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
          le  condizioni,  di  denunciare alla procura generale della
          Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».