Art. 34-quinquies. Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (( 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite). - 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'art. 119 della Costituzione. 2. (Abrogato).». - Il testo del comma 323 (Individuazione dell'aliquota provvisoria) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005 e' il seguente: «323. Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall'anno 2006, delle risorse individuate ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato art. 6 e' abrogato.»