Art. 34-quinquies.
Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112
(( 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio del secondo anno
successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione». Per l'anno 2006 non si applica
quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999,
n. 133), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite). - 1. Il
trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse
individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale,
cessa a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno
successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione
dell'art. 119 della Costituzione.
2. (Abrogato).».
- Il testo del comma 323 (Individuazione dell'aliquota
provvisoria) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del
2005 e' il seguente:
«323. Ai fini della determinazione dell'aliquota
provvisoria di cui all'art. 5, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall'anno 2006,
delle risorse individuate ai sensi dell'art. 6 dello stesso
decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato
art. 6 e' abrogato.»