Art. 32.
   (Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)

  I   lavoratori   eletti  alla  carica  di  consigliere  comunale  o
provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono,
a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo
strettamente  necessario  all'espletamento  del mandato, senza alcuna
decurtazione della retribuzione.
  I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale,
ovvero   di   presidente   di   giunta  provinciale  o  di  assessore
provinciale,  hanno  diritto  anche  a permessi non retribuiti per un
minimo di trenta ore mensili.