Art. 49.

  La  proposta  deve  contenere  il  progetto  redatto  in  articoli,
accompagnato  da  una  relazione  che  ne  illustri le finalita' e le
norme.
  Si  applicano,  per  cio'  che riguarda le firme dei proponenti, la
loro  autenticazione  e  i  certificati da allegare alla proposta, le
disposizioni degli articoli 7 e 8.
  I  fogli  recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del
progetto  ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7. Non
sono  validi  i  fogli  che siano stati vidimati oltre sei mesi prima
della presentazione della proposta.
  Se  il  testo  del  progetto supera le tre facciate di ogni foglio,
esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in
modo   che   non   possa   esserne   distaccato,   e   da   vidimarsi
contemporaneamente a quello.