Art. 48. Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalita' dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamita' naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori; lavoratori immigrati e persone anziane, nonche' di alloggi destinati ai cittadini piu' bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2; l'integrazione dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi. I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente legge. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo dei programmi suddetti e' destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale. Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi e' riservata ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero, ancorche' non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge. Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi: a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471: il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la condizione del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lettera c) del citato articolo 70, ancorche' la sua famiglia conviva con lui all'estero; b) per anzianita' di lavoro nella localita' in cui sono previste le costruzioni degli alloggi: i punteggi previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, considerandosi utile a tale effetto la localita' di residenza della famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la localita' di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia si e' trasferita all'estero con lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano prestati nella localita' determinata come sopra, sommandosi con i periodi di lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette localita', anche in piu' riprese; c) in relazione all'anzianita' di contribuzione: i punteggi previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, computandosi come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all'estero, da documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato italiano di prima categoria competente per territorio o dalla cancelleria consolare della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel Paese in cui il lavoro e' stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, anche in piu' riprese, sia durato almeno tre anni.