Art. 48. 
 
  Nel  triennio  1971-1973   i   programmi   pubblici   di   edilizia
residenziale di cui al presente titolo prevedono: la  costruzione  di
alloggi destinati alla generalita' dei lavoratori  ed  a  coloro  che
occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da  demolire;  la
costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni  abitativi
di zone colpite da calamita' naturali; la costruzione di case-albergo
per studenti, lavoratori; lavoratori  immigrati  e  persone  anziane,
nonche' di alloggi  destinati  ai  cittadini  piu'  bisognosi,  anche
riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in  favore
di lavoratori dipendenti emigrati all'estero e di profughi, anche  se
riuniti  in  cooperative  edilizie;  la  realizzazione  di  opere  di
urbanizzazione primaria e  secondaria  relative  agli  interventi  di
edilizia abitativa;  l'esecuzione  di  opere  di  manutenzione  e  di
risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare
dello Stato e degli enti di edilizia economica  e  popolare,  escluso
quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n.  2;  l'integrazione  dei  contributi  concessi  agli
istituti autonomi per  le  case  popolari  per  la  realizzazione  di
programmi edilizi. 
  I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute  nel
titolo I della presente legge. 
  Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo dei
programmi suddetti e' destinata all'esecuzione di opere  di  edilizia
sociale. 
  Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore  al  45
per cento degli importi complessivi e' riservata ai territori di  cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno  approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1967,  n.
1523. 
  Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base  alla  legge
14 febbraio 1963, n. 60, possono chiedere i benefici stabiliti  dalla
legge stessa  anche  i  lavoratori  dipendenti  emigrati  all'estero,
ancorche' non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi  di  cui
alla stessa legge. 
  Alle domande di  prenotazione  presentate  da  lavoratori  emigrati
all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
    a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l'articolo 70  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471:  il
punteggio di punti  3,  intendendosi  parificata  la  condizione  del
lavoratore emigrato a quella prevista dalla  lettera  c)  del  citato
articolo 70, ancorche' la sua famiglia conviva con lui all'estero; 
    b) per anzianita' di lavoro nella localita' in cui sono  previste
le costruzioni degli alloggi: i punteggi  previsti  dall'articolo  71
del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471,
considerandosi utile a tale effetto la localita' di  residenza  della
famiglia del  lavoratore  se  essa  non  convive  con  il  lavoratore
emigrato all'estero, oppure la  localita'  di  ultima  residenza  del
lavoratore in Italia se la famiglia si e' trasferita  all'estero  con
lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano  prestati
nella localita' determinata come sopra, sommandosi con i  periodi  di
lavoro  (anche  non  iniziali)  prestati   eventualmente   in   dette
localita', anche in piu' riprese; 
    c) in  relazione  all'anzianita'  di  contribuzione:  i  punteggi
previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica
11 ottobre 1963, n. 1471,  computandosi  come  periodi  di  effettiva
contribuzione anche i  periodi  di  lavoro  prestati  all'estero,  da
documentarsi  con  attestati  delle  ditte  alle  cui  dipendenze  il
lavoratore abbia  prestato  la  sua  opera,  vidimati  dal  consolato
italiano  di  prima  categoria  competente  per  territorio  o  dalla
cancelleria  consolare  della  rappresentanza  diplomatica   italiana
accreditata nel  Paese  in  cui  il  lavoro  e'  stato  prestato.  Il
punteggio  minimo  si  intende  elevato  a  punti  2  se  il   lavoro
all'estero, anche in piu' riprese, sia durato almeno tre anni.