Art. 49. 
 
  Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per  la  ricostruzione  di
abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni  soggetti  a
totale o parziale trasferimento, siano stati ammessi a  contributi  a
fondo perduto per effetto  di  disposizioni  legislative  emanate  in
favore di persone colpite da calamita' naturali  e  catastrofi,  sono
concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto  sino  alla
concorrenza dell'intero ammontare della spesa iniziale. 
  Di tale beneficio potranno usufruire i  proprietari  per  una  sola
unita'  immobiliare  utilizzata  personalmente  o  da   un   prossimo
congiunto, anche se iscritti nei ruoli dell'imposta  sui  redditi  di
ricchezza mobile e dell'imposta complementare alla  data  dell'evento
della calamita' naturale. 
  Con la legge di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato  saranno
stanziate  annualmente  le  somme  occorrenti  per  l'attuazione  del
presente articolo.