Art. 49. Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento, siano stati ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamita' naturali e catastrofi, sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza dell'intero ammontare della spesa iniziale. Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unita' immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare alla data dell'evento della calamita' naturale. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato saranno stanziate annualmente le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.