Art. 51. 
 
  Nei comuni che non dispongono dei piani  previsti  dalla  legge  18
aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree
indicate con deliberazione del consiglio comunale  nell'ambito  delle
zone  residenziali  dei  piani  regolatori   e   dei   programmi   di
fabbricazione, sempre che questi risultino  approvati  o  adottati  e
trasmessi per le approvazioni di legge. 
  Con la stessa deliberazione sono precisati, ove  necessario,  anche
in variante ai piani regolatori  ed  ai  programmi  di  fabbricazione
vigenti, i  limiti  di  densita',  di  altezza,  di  distanza  fra  i
fabbricati, nonche' i  rapporti  massimi  fra  spazi  destinati  agli
insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita'  collettive,
a verde pubblico ed a parcheggio, in conformita' alle norme di cui al
penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 
  La deliberazione del consiglio comunale e'  adottata  entro  trenta
giorni dalla richiesta formulata  dalla  Regione  oppure  dagli  enti
costruttori e diventa esecutiva dopo  l'approvazione  dell'organo  di
controllo che deve pronunciarsi entro  venti  giorni  dalla  data  di
trasmissione della delibera, con gli effetti  nel  caso  di  silenzio
stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 
  Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di  cui
al comma precedente, la scelta dell'area e' effettuata dal presidente
della giunta regionale. 
  La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente
della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in  vigore
per l'attuazione dei piani di zona.