Art. 53. 
 
  I provveditori alle  opere  pubbliche,  sulla  base  dei  programmi
approvati  dalle  Regioni,  ai  sensi  del  precedente  articolo   3,
concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo  67  agli
enti costruttori, i quali possono chiedere che  il  contributo  venga
concesso anche sugli interessi di  preammortamento  capitalizzati.  I
decreti di concessione del contributo sono immediatamente  comunicati
al Ministero dei lavori pubblici. 
  I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero  agli
istituti   mutuanti   con   decorrenza   dalla   data    di    inizio
dell'ammortamento dei mutui. 
  Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione  dei  mutui  sulla
base dei certificati di pagamento nonche',  per  la  rata  di  saldo,
sulla base del certificato di collaudo  approvato  dal  consiglio  di
amministrazione degli enti costruttori.