Art. 54. 
 
  Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le
baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani,
gia' occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non  appena  questi
ultimi sono stati consegnati. 
  Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino  su  suoli
di proprieta' privata, il prefetto diffida, con proprio  decreto,  il
proprietario ad effettuare, entro il termine di  quindici  giorni,  i
lavori  di  demolizione  e  di  ostruzione,  autorizzando  l'istituto
autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario,  qualora
questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto. 
  Il  decreto  e'  notificato  al  proprietario  del  suolo,  a  cura
dell'istituto autonomo per le case popolari, almeno  quindici  giorni
prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori. 
  La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal prefetto ed  e'
rimessa  all'esattore,  che  ne   fa   la   riscossione   per   conto
dell'Istituto autonomo per le case  popolari  nelle  forme  e  con  i
privilegi determinati dalla legge  sulla  riscossione  delle  imposte
dirette. 
  L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in
conto entrata Tesoro.