Art. 55. 
 
  I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67 sono
destinati per: 
    a) la costruzione  di  alloggi  destinati  alla  generalita'  dei
lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di
case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone
anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi; 
    b)  interventi  per  la  costruzione  di  alloggi  destinati   ai
dipendenti  di  imprese,  ammesse  a  costruire   direttamente   alle
condizioni di cui all'articolo 56, nella misura non superiore  al  10
per cento dei fondi stessi; 
    c)  finanziamenti  di  cooperative  costituite   tra   lavoratori
dipendenti, le quali concorrono alla costruzione  degli  alloggi  con
l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per  cento  dei
fondi stessi; 
    d) prestiti  individuali  per  la  costruzione  e  l'acquisto  di
alloggi o miglioramento o risanamento di alloggi  di  proprieta'  dei
richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura  non  superiore
al 10 per cento; 
    e)  interventi  di  ristrutturazione,  risanamento   o   restauro
conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri  storici
per una quota gravante nella percentuale  dei  fondi  destinata  alla
generalita' dei lavoratori.