Art. 56. 
 
  La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del  precedente
articolo 55 e' affidata alle imprese che ne  hanno  fatto  richiesta,
nei limiti delle disponibilita' dei fondi, sulla base di  convenzioni
all'uopo stipulate. 
  La  costruzione,  effettuata  sotto  la  vigilanza  del  competente
Istituto autonomo per le case popolari, e' autorizzata  a  condizione
che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100. 
  Le imprese assumono a proprio carico, salve il recupero di  cui  al
comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere
di urbanizzazione nella misura del 70 per cento. 
  Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro: 
    i termini e le modalita' per il versamento delle somme  destinate
per interventi di cui alla citata lettera b) del precedente  articolo
55 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle  aziende  a
valere sui  ricavi  netti  dei  canoni  di  locazione  degli  alloggi
costruiti dalle aziende stesse; 
    i criteri per l'assegnazione degli alloggi; 
    i criteri per la determinazione e  la  revisione  dei  canoni  di
locazione. 
  Gli alloggi costruiti ai sensi del  presente  articolo  restano  in
proprieta'  dell'ente  concedente  e  sono  gestiti   dalle   imprese
interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo
scadere  della  convenzione  stessa,  agli  Istituti  autonomi   case
popolari competenti per territorio.