Art. 58. 
 
  Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei  programmi  di
cui alla presente  legge  provvedono,  per  le  parti  di  rispettiva
competenza,  alla  progettazione  delle  opere,  direttamente  oppure
avvalendosi di liberi professionisti. 
  La direzione, la contabilita'  e  l'assistenza  ai  lavori  possono
essere affidate a liberi professionisti. 
  I suddetti enti ed organismi  provvedono  direttamente  all'appalto
dei lavori ed assumono l'attuazione delle parti di programmi di  loro
competenza, con ogni conseguente responsabilita' di ordine tecnico  e
amministrativo.