Art. 59. 
 
  Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione  di
cui  alla  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  e'  formata  un'unica
graduatoria  mediante  sorteggio  tra  i  lavoratori  concorrenti  in
possesso dei requisiti di legge. 
  Il  lavoratore  utilmente  incluso  nella  graduatoria  sceglie  la
destinazione del prestito. 
  Coloro  che  per  la  ricostruzione  di  abitazioni   distrutte   o
gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per
effetto di disposizioni legislative  emanate  in  favore  di  persone
colpite da calamita' naturali sono, altresi', ammessi, ancorche'  non
lavoratori, ad usufruire delle disponibilita' del fondo di  rotazione
di  cui  alla  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  con  facolta'  di
cumulabilita' dei due benefici. 
  Le domande di cui al  precedente  comma  sono  classificate  in  un
elenco speciale.