Art. 60. 
 
  Gli enti ed  istituti,  incaricati  dell'attuazione  dei  programmi
previsti dalla  presente  legge,  acquisiscono  dai  comuni  le  aree
all'uopo occorrenti; gli stessi enti  ed  istituti  possono  tuttavia
procedere direttamente all'acquisizione delle  aree  in  nome  e  per
conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.