Art. 61. 
 
  Le abitazioni costruite in base ai programmi  di  cui  al  presente
titolo non destinate  alle  case-albergo  ed  alle  cooperative  sono
assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute  a
riscatto, nei limiti del 15 per cento dei  programmi,  finanziati  ai
sensi del successivo articolo 67, lettere c) e d). 
  Gli  alloggi  realizzati  nell'ambito  dei  programmi  di  cui   al
precedente comma -  tranne  quelli  realizzati  dalle  cooperative  e
quelli assegnati a riscatto  -  sono  di  proprieta'  degli  Istituti
autonomi delle case popolari, i quali  devono  corrispondere  per  30
anni, a decorrere  dalla  data  di  consegna  degli  alloggi  stessi,
l'ammontare annuo del  canone  di  locazione  al  netto  delle  spese
generali, di amministrazione e di manutenzione. 
  Le somme erogate  per  la  realizzazione  delle  case-albergo  sono
rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari  in  30  anni
con rate annuali costanti senza interessi. Con  apposito  regolamento
saranno indicati gli enti, non aventi  scopo  di  lucro,  cui  potra'
essere affidata la gestione delle case-albergo. 
  I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per
le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non  sia
stata effettuata la consegna degli alloggi,  sono  rimborsati  in  35
anni senza oneri di interessi.