Art. 62. 
 
  I progetti delle opere comprese nei programmi di  cui  al  presente
titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli  Istituti
autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui
al successivo articolo 63. 
  I  progetti  delle  opere  finanziate  in  base  alle  disposizioni
legislative vigenti alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di
cui all'articolo 63: 
    a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la
esecuzione delle opere; 
    b) dal  consiglio  di  amministrazione  del  competente  Istituto
autonomo per le case popolari, per le opere  la  cui  esecuzione  sia
affidata alle cooperative nonche' per le opere da realizzare  con  la
concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 59. 
  E'  soppresso  l'articolo  49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.