Art. 63. 
 
  Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari e  costituita
una commissione tecnica cosi' composta: 
    dal presidente dell'istituto, che la presiede; 
    dall'ingegnere capo del genio civile; 
    dall'assessore  all'edilizia   o   all'urbanistica   del   comune
interessato; 
    da un rappresentante tecnico della Gestione case per  lavoratori,
per i programmi di sua competenza; 
    dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto; 
    da due tecnici nominati dalla Regione, scelti  tra  gli  iscritti
agli albi dei tecnici del ramo; 
    da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su
proposta   delle    associazioni    nazionali    delle    cooperative
giuridicamente riconosciute. 
  I suddetti componenti possono designare un sostituto  nei  casi  di
assenza o di impedimento. 
  Alla seduta della commissione puo' partecipare,  senza  diritto  di
voto, il professionista progettista.