Art. 65. 
 
  Fino all'entrata  in  vigore  delle  norme  delegate  previste  dal
precedente articolo 8, con decreto del Presidente  della  Repubblica,
su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro  e  la
previdenza  sociale,  sentiti  il  Ministro  per  il  tesoro  e   una
commissione composta da 10 senatori e da  10  deputati  nominati  dai
Presidenti delle rispettive assemblee, sono emanate, entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione
e la revoca, nonche' per la determinazione e la revisione dei  canoni
di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi
quelli di cui alla legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  e  successive
modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed  h)  del
citato articolo 8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato  e'
sospesa ogni procedura di sfratto  e  nessun  aumento  degli  attuali
canoni e' consentito. 
  Tali norme si applicheranno anche agli  alloggi  dei  programmi  in
corso e per i quali non sia stato emanato il bando di  concorso  alla
data di entrata in vigore del decreto. 
  Le  graduatorie   formate   dalle   commissioni   provinciali   per
l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della Gestione  case  per
lavoratori  sono  definitive  a   seguito   della   decisione   delle
commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.