Art. 66. 
 
  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori in
corso di attuazione. 
  Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'articolo 33  della
legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive norme regolamentari, sono
estese  alle  abitazioni,  ai  fabbricati  e  alle   opere   comunque
realizzate in base al presente  titolo,  salvo  i  maggiori  benefici
previsti da vigenti disposizioni legislative.