Art. 67. 
 
  Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente  articolo  48
si provvede: 
    a) attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della  spesa
del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno  di  lire  16
miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per  l'anno
finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973; 
    b) attraverso l'utilizzazione delle somme ricavate da  operazioni
di mutuo, da emissioni di obbligazioni ed  in  genere  da  operazioni
finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia popolare;
al pagamento degli interessi e dei ratei di ammortamento si  provvede
con i fondi di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 5; 
    c)  attraverso  l'utilizzazione  dei   fondi   residui   di   cui
all'articolo 10  della  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  e  delle
disponibilita' derivanti dal decreto-legge 1° maggio  1970,  n.  210,
convertito nella legge 3 luglio 1970,  n.  419,  nonche'  dei  ricavi
dello sconto dei proventi comunque spettanti alla Gestione  case  per
lavoratori secondo le modalita' di cui all'articolo 23,  lettera  a),
della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 
    d) attraverso anticipazioni su pagamento dei debiti  dello  Stato
nei conti della Gestione, derivanti dal residuo  del  venticinquennio
dopo la scadenza del programma decennale, per i quali e'  autorizzata
dopo il 1° aprile 1976 la  spesa  di  78  miliardi  da  ripartire  in
ragione di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1976,  26  miliardi
in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell'anno 1979; 
    e)  attraverso  l'utilizzazione  di  ogni  altro  fondo  di   cui
all'articolo 1 della presente legge.