Art. 68. 
 
  I limiti d'impegno indicati nella lettera a) dell'articolo 67  sono
destinati alla concessione di  contributi  ai  sensi  della  legge  2
luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni: 
    a) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una
aliquota non inferiore al 50 per cento, nella  misura  occorrente  al
totale ammortamento dei  mutui,  compresi  gli  oneri  per  spese  ed
interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello  Stato
destinati  a  famiglie  allocate  in  grotte,  baracche,   cantinati,
soffitte,  edifici  pubblici,  locali  malsani  e  simili,   per   la
esecuzione  dei  lavori  di  cui   all'articolo   54,   nonche'   per
l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio
di abitazioni di tipo economico e popolare  dello  Stato  di  cui  al
precedente articolo 48; 
    b) in favore degli Istituti autonomi per le case  popolari  e  di
cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico
e popolare nonche' per la esecuzione di opere di  manutenzione  e  di
risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare
degli enti di edilizia economica e  popolare  di  cui  al  precedente
articolo 48. 
  Almeno un quarto dei contributi di cui al primo comma,  lettera  a)
del presente articolo e' riservato ad interventi  da  effettuare  nel
territorio dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria e  dei
comuni dichiarati  sismici  di  prima  categoria  delle  province  di
Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, L'Aquila (Marsica) e  Frosinone
(Sora). 
  Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al
primo comma lettera b) del presente articolo,  viene  destinata  alla
integrazione dei contributi gia' concessi agli Istituti autonomi  per
le case  popolari  relativamente  a  programmi  ancora  in  corso  di
esecuzione nonche' a programmi di alloggi ultimati successivamente al
4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle  finalita'  indicate
al precedente  articolo  65.  I  provveditori  alle  opere  pubbliche
concedono i contributi agli Istituti autonomi per  le  case  popolari
sulla base delle integrazioni disposte  dal  Ministro  per  i  lavori
pubblici.