Art. 69. 
 
  All'onere derivante dall'applicazione della disposizione  contenuta
nella lettera a) del precedente articolo 67, per  l'anno  finanziario
1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo  5381
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
medesimo. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.